Autotutela sulla SCIA edilizia: termine, motivazione e avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2502 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi sulla SCIA edilizia, l’amministrazione può rimuovere gli effetti della segnalazione solo attraverso l’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nel termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi. Il superamento di tale limite è giustificato soltanto da una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, non dalla mera incompletezza documentale conoscibile dall’ente al momento della presentazione. L’atto di autotutela deve inoltre esternare le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante, comparate con l’affidamento del destinatario, e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’accertamento di opere estranee all’oggetto della SCIA non legittima la dichiarazione di inefficacia della medesima.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in Catania, otteneva un permesso di costruire per il recupero abitativo dell’immobile, con esclusione di una delle tettoie previste in progetto. Successivamente presentava una SCIA avente ad oggetto la realizzazione di tre finestre tipo velux, la modifica dei prospetti interni con vetrate a giorno e alcune modifiche interne. Ultimati i lavori, presentava altresì segnalazione certificata per l’agibilità.

Su richiesta della Procura della Repubblica, l’Ufficio Tecnico comunale effettuava un sopralluogo e adottava un provvedimento con cui dichiarava l’inefficacia della SCIA, contestando il modello utilizzato, la carenza documentale, la realizzazione di una tettoia esclusa dal permesso di costruire e la chiusura di un preesistente pozzo di luce, con conseguente aumento di superficie e cubatura. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione del regime della SCIA, del termine per l’inibitoria, dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e dei presupposti dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sotto il duplice profilo della carenza di motivazione e del superamento del termine ragionevole. Ricostruisce il sistema dell’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241/1990: l’amministrazione dispone di poteri inibitori, repressivi e conformativi, da esercitare entro trenta giorni dalla presentazione della segnalazione; decorso tale termine, i provvedimenti restano adottabili alle condizioni dell’autotutela.

La sentenza distingue la fattispecie dall’abuso edilizio, per il quale non si verifica alcuna stabilizzazione degli effetti, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Quando invece l’atto proviene dal privato e la legge gli assegna la produzione di effetti giuridici, il potere inibitorio prima e repressivo poi deve essere tempestivo, altrimenti i titoli così formatisi sarebbero sottratti alla disciplina dell’annullabilità. Sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. II, n. 762 del 31 gennaio 2025.

Quanto al regime temporale, il Tribunale precisa che il dies a quo va individuato nel momento dell’entrata in vigore della normativa e non in quello dell’adozione dell’atto. La deroga al termine è ammessa solo se il comportamento della parte interessata abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale: richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2207 del 2021 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 3940 del 2018. Nel caso concreto il Comune ha dichiarato l’inefficacia quasi due anni dopo la presentazione, senza alcuna falsa rappresentazione del privato: gli elementi posti a fondamento dell’atto, riferibili a un’assunta carenza documentale, erano conosciuti o conoscibili al momento della segnalazione. Le opere contestate (la tettoia e la chiusura del pozzo di luce) sono inoltre del tutto estranee all’oggetto della SCIA, che riguardava interventi minori.

Fondata è anche la censura sulla carenza di motivazione: manca ogni riferimento alle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e alcun bilanciamento con l’affidamento privato. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, A.P., n. 8 del 2017, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3277 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 9061 del 2024. È infine accolta la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, indispensabile per il legittimo esercizio dell’autotutela anche sulla SCIA, secondo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 863 del 2024.

Il provvedimento impugnato è pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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