Rigetto del condono per mancato completamento funzionale e atto confermativo non impugnabile (TAR Campania n. 3845 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il requisito del completamento funzionale richiesto dall’art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 per le opere non destinate alla residenza va accertato con riguardo alla destinazione d’uso dichiarata dal richiedente, non potendosi supplire con una diversa e successiva qualificazione del bene. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 va indirizzata al solo soggetto che ha chiesto la voltura della pratica di sanatoria, giacché il diniego è notificato al richiedente ai sensi dell’art. 35, comma 15, l. n. 47/1985. Il mero decorso del termine per la definizione dell’istanza non consuma il potere provvedimentale, riguardando un termine ordinatorio. L’atto meramente confermativo, adottato senza rinnovata istruttoria, non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Nel 1986 alcuni comproprietari presentavano al Comune di Napoli istanza di condono edilizio ex l. n. 47/1985 per un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva, ultimato al rustico nel 1965. La relazione tecnica allegata dava atto di una situazione «assolutamente incompleta» dei tompagni e delle rifiniture e dell’assenza delle protezioni delle strutture in cemento armato.
Nel 2012 una dei comproprietari chiedeva la voltura della pratica a proprio nome e la definizione con procedura semplificata. Il Comune comunicava i motivi ostativi e, nel 2021, rigettava definitivamente il condono per difetto dei requisiti degli artt. 31, comma 2, e 35, comma 5, l. n. 47/1985, rinnovando l’ordine di demolizione già impartito nel 2014 per ulteriori opere abusive. I ricorrenti impugnavano diniego e ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il provvedimento come a contenuto complesso: da un lato rigetta la sanatoria per due ragioni indipendenti, dall’altro conferma il precedente ordine di demolizione relativo a opere diverse. Il primo motivo, sulla violazione delle garanzie partecipative, è infondato: la sola richiedente la voltura era destinataria della comunicazione, perché l’art. 35, comma 15, l. n. 47/1985 prevede che il diniego sia notificato al richiedente. Il mancato riscontro all’istanza di differimento è irrilevante, non avendo la parte prodotto alcun contributo nei sei anni successivi.
Il secondo motivo è destituito di fondamento: il termine per la definizione dell’istanza è ordinatorio e il suo mancato rispetto non incide sulla legittimità della decisione finale, potendo semmai essere oggetto dello speciale rito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Sul terzo motivo, il TAR conferma la legittimità del diniego. Quanto all’art. 31, comma 2, l. n. 47/1985, la norma distingue tra nuovi edifici residenziali, per i quali occorrono rustico e copertura, e opere non residenziali, per le quali serve il completamento funzionale. La stessa relazione tecnica dei richiedenti ammette lo stato incompleto rispetto alla destinazione turistico-ricettiva dichiarata, senza che sia stata fornita prova contraria. Quanto all’art. 35, comma 5, l. n. 47/1985, nessuna prova è stata data dell’esecuzione del progetto di adeguamento statico entro il termine triennale.
Il Collegio esclude poi la distinzione, proposta in ricorso, tra nucleo in muratura preesistente e parte in cemento armato: oggetto del condono è l’intero «fabbricato», come descritto dagli originari richiedenti, e la distinzione rileva solo per il consolidamento statico mai eseguito.
Sull’ordine di demolizione, il TAR distingue la conferma in senso proprio, adottata dopo rinnovata istruttoria e sostitutiva del provvedimento precedente, dall’atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile. Nella specie ricorre la seconda ipotesi, tanto più che l’originario ordine del 2014 era già stato impugnato e le doglianze respinte con precedente sentenza, oggi appellata. Il quarto motivo è pertanto inammissibile; il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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