Cittadinanza e sicurezza dello Stato: motivazione attenuata e diniego per contiguità (Cons. Stato n. 602 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ha natura latamente discrezionale ed è informato a criteri di cautela e di prevenzione, con valutazione di opportunità politico-amministrativa nell’interesse nazionale. Quando il diniego si fonda su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione è assolto in forma attenuata: è sufficiente che il provvedimento consenta di comprendere l’iter logico seguito, senza che debbano essere indicate analiticamente le fonti e i fatti accertati, né l’identità dei soggetti controindicati. La contiguità con individui emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico integra un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato. Non è predicabile l’ostensione anticipata delle motivazioni riservate mediante il preavviso di rigetto, né la posizione del richiedente assurge a diritto fondamentale, avendo consistenza di interesse legittimo affievolito.

Il Fatto

Uno straniero di nazionalità pachistana ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministro dell’Interno ha negato la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto elementi di potenziale pericolo per la sicurezza della Repubblica emersi sul conto del richiedente.

Il ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, contestando l’omessa specificazione dei fatti ostativi e la mancata considerazione dell’inserimento sociale e della buona condotta, oltre alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il TAR, acquisita l’informativa degli organi di sicurezza, ha respinto il ricorso. Lo straniero ha proposto appello, insistendo sul travisamento dei fatti valorizzati e sulla censura relativa al preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla giurisprudenza consolidata sulla natura del potere in materia di status civitatis, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1874 del 2016 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2102 del 2019. La verifica non spetta solo alle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche agli organismi preposti ai servizi di sicurezza, che formulano la prognosi di compatibilità utilizzando dati di natura riservata. Rispetto a tali informazioni non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata.

Da qui la conclusione sulla motivazione: essa è adeguatamente calibrata in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti. Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti accertati (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 8084 del 2022). Un’assoluzione piena dell’onere esplicativo potrebbe compromettere la segretezza connaturata alle investigazioni.

Nel caso concreto la motivazione risulta congrua e sufficiente. La Corte precisa che il diniego non si fonda sulla partecipazione a riti di purificazione religiosa o su modifiche delle abitudini di vita, bensì sulla contiguità con individui emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico. Tale circostanza integra un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato. Non è necessario che gli organi di sicurezza indichino le fonti del proprio convincimento né l’identità dei soggetti controindicati.

La Corte esclude poi che il diniego incida su diritti fondamentali dello straniero: viene in rilievo un beneficio subordinato a valutazione discrezionale, rispetto al quale la posizione soggettiva ha consistenza di interesse legittimo affievolito. La valutazione è rebus sic stantibus, restando possibile la riproposizione dell’istanza al sopravvenire di elementi favorevoli.

Per le stesse ragioni è infondata la censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990: non è predicabile l’ostensione anticipata delle motivazioni riservate, e l’appellante non ha chiarito quali apporti conoscitivi avrebbe potuto offrire se preavvisato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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