Terzo condono edilizio, in area vincolata insanabili le opere con nuovo volume (TAR Sicilia n. 1817 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, non consente la sanatoria di opere che abbiano realizzato nuove superfici e nuova volumetria. È irrilevante che il vincolo sia relativo e non assoluto, perché la Corte cost. n. 252/2022 ha ricondotto il limite alla nozione di norma di grande riforma economico-sociale, superando il diverso indirizzo del C.G.A.R.S. n. 291/2010. Il parere della Soprintendenza assume in tal caso natura vincolata: la preclusione della sanatoria è assoluta e non residua spazio per valutazioni di compatibilità paesaggistica. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, operando l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, e il difetto di istruttoria non è configurabile. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non può essere invocato per perseverare nell’illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003 per regolarizzare un fabbricato realizzato in epoca precedente nell’isola di Panarea. Dopo la catastazione e l’acquisizione dei pareri, ha chiesto alla Soprintendenza il parere di competenza per le opere in sanatoria.

A seguito della Corte cost. n. 252/2022, recepita nella circolare dipartimentale n. 2 del 30 dicembre 2022, la Soprintendenza ha espresso parere negativo. Il ricorrente ha impugnato la nota deducendo violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per disparità di trattamento, chiedendo anche l’espletamento di istanza istruttoria sugli elenchi dei pareri e dei condoni rilasciati. L’Amministrazione regionale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che ammette la sanatoria in area vincolata solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito che il richiamo dell’art. 24 l.r. Sic. n. 15/2004 all’art. 32 investe anche i limiti della sanatoria, sicché il limite di cui alla lett. d) opera come norma di grande riforma economico-sociale.

Il Giudice delle leggi ha espressamente superato il parere C.G.A.R.S. n. 291/2010, che riteneva applicabile in Sicilia la disciplina del primo condono, ostativa solo ai vincoli di inedificabilità assoluta. Il C.G.A.R.S. n. 836/2023 ha preso atto del mutamento, affermando che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.

Nel caso concreto la relazione tecnica e il certificato di idoneità sismica attestano un fabbricato completato il 10 dicembre 2000, con quattro vani, tre servizi e locale di sgombero: l’opera ha prodotto nuove superfici e nuova volumetria, come ammesso dallo stesso ricorrente. L’area è vincolata senza soluzione di continuità dai decreti assessoriali n. 5098/1966 e nn. 687-689/1979, confermati dal D.A. 23 febbraio 2001. Richiamando Cons. Stato n. 1214/2025 e Cons. Stato n. 8314/2024, il Collegio conclude per l’insanabilità dell’abuso.

Quanto al primo motivo, il parere è atto vincolato: il terzo periodo dell’art. 21-octies richiama il solo secondo periodo e non si applica ai provvedimenti vincolati, dove opera il primo periodo. Sul secondo motivo, nessun approfondimento istruttorio era dovuto, essendo la preclusione assoluta; l’obbligo di motivazione è assolto col richiamo alla circolare, dei cui estremi è garantita la conoscibilità. Sul terzo, la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può fondare la pretesa a un illegittimo eguale trattamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *