Nessun condono in area vincolata per nuove superfici e volumi (TAR Sicilia n. 1815 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni di legge: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie minori e parere favorevole dell’autorità preposta. Il divieto opera anche in presenza di vincolo relativo, perché la norma statale costituisce limite di grande riforma economico-sociale, come chiarito dalla Corte cost. n. 252/2022. Ne segue l’insanabilità dell’abuso che comporti nuove superfici e nuova volumetria. In tal caso il parere della Soprintendenza è atto vincolato: la sua natura preclude l’annullamento per omesso preavviso di diniego, non applicandosi il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 ai provvedimenti vincolati.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha negato il nulla-osta paesaggistico nell’ambito di una procedura di condono ex art. 32 legge n. 326/2003. L’istanza riguardava l’ampliamento della superficie utile di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Lipari, nell’isola di -OMISSIS-, in area tutelata del Piano paesistico delle Isole Eolie.

Il diniego richiamava la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, emanata in applicazione del divieto di condonabilità nelle aree vincolate. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati in precedenza nella medesima zona. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione istruttoria di tali pareri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato sulla sanatoria delle opere in area vincolata. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ammette il condono solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. È irrilevante la natura assoluta o relativa del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo.

Il Giudice richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono, incluso il limite della lett. d), costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Il CGARS, con la pronuncia n. 836 del 27 novembre 2023, ha preso atto del superamento del precedente parere n. 291/2010, escludendo in Sicilia la condonabilità anche in presenza di vincoli relativi.

Nel caso concreto l’opera consiste nell’ampliamento di un fabbricato con realizzazione di due vani, rientra nella tipologia dell’abuso n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, insiste su area di notevole interesse pubblico e risulta realizzata dopo l’imposizione del vincolo. I decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal D.A. 23 febbraio 2001, hanno apposto vincoli relativi senza soluzione di continuità sul territorio eoliano. L’abuso, comportando nuove superfici e volumi, è pertanto insanabile.

Il primo motivo è infondato. Il parere della Soprintendenza è atto vincolato: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme procedimentali quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 — che esclude l’applicazione del secondo periodo in caso di violazione dell’art. 10-bis — riguarda solo i provvedimenti discrezionali, non quelli vincolati.

Il secondo motivo è parimenti privo di pregio: accertata l’insanabilità, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto, né si imponeva una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica. L’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 è assolto mediante il richiamo alla circolare, con indicazione degli estremi. Il terzo motivo presuppone l’esercizio di attività discrezionale e, comunque, non può essere invocato per ottenere la perseverazione nell’illegittimità. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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