Terzo condono in Sicilia: insanabili gli ampliamenti in area vincolata (TAR Sicilia n. 1659 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e comunque a condizione che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici e precedenti al vincolo. Il diniego opposto dall’amministrazione in materia costituisce atto vincolato, che non richiede comparazione dell’interesse pubblico, né preavviso di diniego, né specifica motivazione sul punto. L’ordine di riduzione in pristino nel procedimento di condono non spetta alla Soprintendenza, che esprime un avviso pur vincolante, ma al Comune, competente a definire il procedimento e ad adottare i provvedimenti repressivi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Lipari, aveva presentato nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento dell’edificio mediante un vano cucina, un locale WC e un corridoio, per complessivi metri quadri 27,59 e metri cubi 91,04, opere ultimate prima dell’1 gennaio 2001.

Nel 2018 l’interessato aveva inoltrato domanda alla Soprintendenza di Messina per il prescritto avviso paesaggistico, ottenendo un diniego fondato sulla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. Il Comune di Lipari, senza autonoma istruttoria, ha recepito l’avviso e respinto il condono. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, deducendo vizi di comunicazione, difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità della circolare, silenzio-assenso e incompetenza della Soprintendenza sull’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, formatosi con numerose pronunce del 2024, e la circolare assessoriale n. 02/2022, ritenendone la piena conformità al quadro normativo e giurisprudenziale. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, perché lesivo della riserva statale in materia di ambiente.

Il ragionamento muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003: le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. Le condizioni di sanabilità, secondo il costante orientamento, devono ricorrere congiuntamente: anteriorità al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.

La Sezione ribadisce che in area vincolata il divieto di incremento dei volumi opera in senso ampio, comprendendo qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato; analogamente la nozione di superficie va intesa in senso finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio. Nel caso concreto la stessa domanda di condono dimostra la creazione di nuovi volumi e superfici, con conseguente insanabilità dell’intervento.

Quanto alle censure procedurali, il Collegio le respinge: la comunicazione al tecnico non incide sulla piena conoscenza e sull’impugnazione tempestiva; il carattere vincolato degli atti rende superfluo il preavviso di diniego e la comparazione degli interessi; la motivazione per relationem alla circolare è adeguata. È irrilevante la disparità di trattamento, non configurabile rispetto ad atti vincolati. Il vincolo paesaggistico sulle Isole Eolie risulta preesistente all’intervento, essendo stato imposto con decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 1966 per il Comune di Lipari.

Accoglie invece il motivo sull’ordine di demolizione: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; alla Soprintendenza compete solo l’avviso vincolante. Il ricorso è quindi rigettato, con annullamento del provvedimento della Soprintendenza nella sola parte relativa alla riduzione in pristino, e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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