Ottemperanza al giudicato e maturazione del termine dilatorio prima della decisione (TAR Sicilia n. 1677 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, le condizioni dell’azione possono utilmente sopravvenire sino al momento della rimessione in decisione della causa. Ne consegue che il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, deve ritenersi rispettato quando sia interamente decorso alla data della camera di consiglio in cui il ricorso è trattenuto per la decisione, anche se non ancora maturato al momento della notifica dell’atto introduttivo. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, ordina il pagamento della somma oggetto di condanna entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Resta fermo l’onere di comprovare il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, allorché questa non provenga dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 1.000,00 in relazione al servizio svolto in due anni scolastici. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.

Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente un profilo di ammissibilità: alla data di notifica del ricorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo non era ancora integralmente decorso. Il dato avrebbe potuto condurre a una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della domanda.

Il Tribunale supera l’ostacolo richiamando l’orientamento secondo cui le condizioni dell’azione possono sopravvenire fino al momento della rimessione in decisione (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 13 del 2020). Poiché il termine è interamente maturato in epoca anteriore alla camera di consiglio, la pretesa è matura e la domanda è esaminabile nel merito.

Il Collegio verifica poi il requisito del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, necessario quando questa non provenga dal giudice amministrativo. La prova è fornita mediante attestazione di segreteria allegata al ricorso, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 6905 del 2011.

Nel merito la pretesa trova fondamento nel titolo esecutivo. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di pagare la somma di € 1.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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