Terzo condono in Sicilia: no sanatoria per nuovi volumi su aree vincolate (TAR Sicilia n. 2736 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e recepito in Sicilia dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, il rinvio alla normativa statale investe non solo termini e forme dell’istanza, ma anche i limiti sostanziali al rilascio del titolo. L’art. 32, comma 27, lettera d), attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi e non solo assoluti. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con esclusione di ogni opera che comporti nuovi volumi o superfici. In ambito paesaggistico la nozione di volume e di superficie va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendovi qualsiasi nuova edificazione che incida stabilmente sull’assetto vincolato del territorio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto nel 2004 la sanatoria di opere realizzate in località Mendolita, nel territorio del Comune di Lipari, invocando la legge n. 326/2003 e la disciplina regionale di recepimento. La Soprintendenza competente ha negato l’assenso paesaggistico e ha ordinato la rimessione in pristino; il Comune ha poi respinto l’istanza di sanatoria.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio-assenso, la violazione del preavviso di rigetto e l’erronea applicazione della normativa sul condono. L’amministrazione ha resistito richiamando l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003: il rinvio concerne anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, compreso il divieto di cui alla lettera d) del comma 27.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, per lesione della riserva statale in materia di ambiente. Il Giudice delle leggi ha qualificato le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il Collegio ritiene superato il diverso avviso del parere C.G.A.R.S. n. 291/2010 e conferma l’orientamento già espresso dalle sezioni siciliane, richiamando in particolare C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023.
Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre resta esclusa ogni opera che comporti nuovi volumi o superfici. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato n. 3289/2015, n. 9950/2022, n. 1213/2022 e n. 4123/2023: in zona paesaggisticamente vincolata il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.
Il ricorso è rigettato anche quanto alle censure procedimentali. Il silenzio-assenso non opera, perché l’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, richiamato dalla normativa regionale, esclude tale istituto nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, come chiarito da Corte cost. n. 155/2021. Il preavviso di rigetto è superfluo trattandosi di atto vincolato, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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