Soccorso istruttorio e prova dell’identità del file: l’onere spetta alla P.A. (TAR Sicilia n. 2739 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo di rinnovo del Consiglio camerale, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 è ammissibile solo se la carenza documentale riguarda un fatto o una qualità la cui preesistenza rispetto al termine di presentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile; in caso contrario esso integra una illegittima acquisizione di requisiti partecipativi, in violazione della par condicio e dei principi di imparzialità e trasparenza. Quando la ricorrente fornisca precisi argomenti e principi di prova dell’illegittimo esercizio del soccorso istruttorio, opera il principio di vicinanza dell’onere della prova: spetta all’amministrazione dimostrare la legittimità dell’attività svolta e la genuinità del dato acquisito, gravando su di essa il rischio dell’ignoto procedimentale. La presunzione di legittimità degli atti amministrativi risulta pertanto superata.
Il Fatto
L’associazione sindacale ricorrente partecipava alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio per il quinquennio 2022-2027, nel seggio riservato alle organizzazioni sindacali. Con D.A. n. 2386 del 19.12.2022 il seggio veniva assegnato ad altre organizzazioni, giusta dichiarazione di apparentamento e in ragione di una maggiore soglia di rappresentatività.
La ricorrente, non avendo ottenuto l’ostensione degli allegati e dei verbali di controllo, proponeva ricorso cd. “al buio”, riservandosi di articolare le censure all’esito dell’accesso. Dopo l’ordinanza che accoglieva l’istanza ex art. 116 c.p.a. e l’attività del commissario ad acta, venivano proposti motivi aggiunti “propri” avverso i verbali ostesi e la nota camerale che escludeva l’esistenza di ulteriori verbali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rigetta le eccezioni di inammissibilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, afferma che la censura “al buio” è ammissibile quando la parte non abbia potuto accedere alla documentazione e si sia riservata di articolare le difese dopo il deposito, purché proponga rituali motivi aggiunti “propri”. Quanto all’interesse, la seconda classificata ha una posizione qualificata a impugnare gli esiti, potendo aspirare al mero rinnovo delle operazioni.
Nel merito, la prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti è irricevibile per tardività. Dal verbale n. 2 del 14 marzo 2022 emergeva già il vizio sui controlli a campione, sicché il termine ex art. 43, comma 1, c.p.a. decorreva dalla percepibilità del vizio, non dall’accesso successivo.
La seconda censura è invece fondata. Solo grazie all’attività del commissario ad acta è emersa l’impossibilità di aprire i file crittografati con chiave diversa da quella fornita dalla Camera di commercio, e la scadenza del certificato di firma digitale. Il Collegio esclude che il verbale del 28 febbraio 2022 abbia efficacia fidefacente ex art. 2700 c.c. rispetto alle valutazioni del pubblico ufficiale.
Il soccorso istruttorio, applicabile in astratto, presuppone che la preesistenza del dato sia incontestabile o facilmente comprovabile. La richiesta rivolta alle controinteressate consentiva solo la correzione di supporto, crittografia e firma, dovendo restare immutato il file originario. A fronte del principio di prova dell’alterazione del risultato elettorale, e dell’ammessa impossibilità di verifica ex post del contenuto, il Collegio applica il principio di vicinanza dell’onere della prova: l’amministrazione doveva dimostrare la legittimità del proprio operato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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