Nulla osta del Parco non sana difformità paesaggistica in sanatoria (TAR Sicilia n. 2744 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree ricadenti nei parchi regionali della Sicilia il nulla osta del Presidente dell’Ente parco, rilasciato ai sensi dell’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14, sostituisce ogni altro titolo relativo alla tutela paesaggistica e assorbe la funzione propria dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che l’Ente è l’unico organo competente a valutare la compatibilità dell’intervento, anche sotto il profilo dell’entità della difformità. È legittimo il diniego di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per opere che abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di volume o di altezza rispetto a quanto assentito: in tal caso la reiezione assume carattere vincolato, fuori dai casi tassativi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004. I giudizi tecnico-discrezionali dell’Ente sono sindacabili solo per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza o difetto di motivazione, senza sostituzione della valutazione amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno ricadente in zona “D” del Parco dell’Etna, avevano realizzato in assenza di concessione edilizia due corpi di fabbrica destinati a civile abitazione. Chiesero al Comune la concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994; l’Ente parco rilasciò dapprima l’autorizzazione n. 92/2001, con prescrizioni, poi modificata dal provvedimento n. 292/2012.
Dopo la demolizione e ricostruzione della copertura eseguita con S.C.I.A., l’organo di vigilanza contestò la difformità delle opere rispetto ai titoli rilasciati. Il Comune espresse parere favorevole alla regolarizzazione, facendo salvo il nulla osta del Parco. L’Ente negò l’autorizzazione, ritenendo le opere non riconducibili ai piccoli abusi e disponendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Da qui il ricorso per l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale. L’art. 24 della legge reg. Sic. n. 37/1985 subordina il rilascio della concessione in sanatoria al nulla osta del Presidente dell’Ente parco; l’art. 24 della legge reg. Sic. n. 14/1988 gli attribuisce funzione sostitutiva dei titoli paesaggistici e idrogeologici. La giurisprudenza amministrativa citata conferma che la Sovrintendenza perde competenza nelle aree passate sotto il controllo dell’Ente parco.
Superata l’eccezione di difetto di competenza, il Tribunale richiama il principio secondo cui il potere sanzionatorio dell’Ente parco è autonomo e distinto da quello comunale, essendo volto alla protezione dell’ambiente e non al regolare assetto urbanistico. Nel caso concreto, accertata la difformità rispetto ai provvedimenti n. 292/2012 e n. 92/2001, il diniego è legittimo.
Quanto alla dedotta sanabilità come piccolo abuso, la sentenza ribadisce che l’autorizzazione paesaggistica postuma è ammessa solo per lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi, anche modesti, la reiezione è vincolata. Il Collegio richiama l’onere del privato di provare con documentazione certa e univoca la consistenza originaria del manufatto.
La difesa dei ricorrenti non supera tale prova: la perizia di parte è liberamente apprezzabile e il parere comunale fa salvo il nulla osta del Parco. Gli stessi ricorrenti ammettono l’aumento di altezza determinato dai cordoli sommitali. Il giudizio tecnico dell’Ente, censurabile solo per manifesta illogicità, risulta adeguatamente motivato in ordine all’ubicazione, all’epoca degli abusi e all’impatto paesaggistico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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