Agrivoltaico, il diniego va motivato sul concreto impatto territoriale (TAR Puglia n. 167 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il favore legislativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non attribuisce a questi ultimi una posizione di preminenza assoluta rispetto agli altri interessi pubblici, né impone all’amministrazione un giudizio di assenso automatico. La valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica va condotta in concreto, con riferimento allo specifico impatto territoriale, paesaggistico, ambientale e rurale del singolo progetto. L’indole più sostenibile dell’impianto agrivoltaico rispetto al fotovoltaico tradizionale non esonera il proponente dall’onere di dimostrare la compatibilità con le colture identitarie dell’area. Il diniego del PAUR è legittimo quando si fonda su motivazione plurima e analitica, sorretta da adeguata istruttoria e da un corretto bilanciamento degli interessi.

Il Fatto

La società ricorrente presentava alla Provincia di Brindisi istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico e, in seguito, chiedeva la conversione del procedimento nel rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a circa 4,25 MW, ricadente nel territorio comunale di Brindisi.

All’esito della conferenza di servizi, nella quale venivano acquisiti pareri negativi di ARPA Puglia, del Servizio Agricoltura e del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione, la Provincia comunicava i motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e, non ritenute superabili le criticità, negava l’autorizzazione. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento o la disapplicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al primo, il silenzio-assenso della Soprintendenza è irrilevante: la Provincia non ha richiamato il parere negativo reso nel precedente procedimento di VIA e ha fondato il diniego su altri pareri negativi, ritenuti prevalenti. La censura, osserva il Tribunale, non intacca la ragionevolezza della scelta.

Il diniego è plurimotivato. La Provincia ha valorizzato la presenza di numerosi altri impianti nella zona, l’errata localizzazione sotto il profilo idrogeomorfológico e percettivo, la vicinanza a masserie qualificate come testimonianza della stratificazione insediativa e la compromissione delle colture tipiche, tra cui il carciofo brindisino e i vigneti IGT e DOC. Tali circostanze risultano confermate dalla perizia prodotta in sede amministrativa dalla stessa società. Il carattere agrivoltaico dell’impianto non elimina l’incompatibilità: ogni intervento va valutato in funzione del contesto specifico.

Il Tribunale esclude la violazione delle Linee Guida di cui al D.M. 10.9.2010 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1424: la determina non esprime un’aprioristica incompatibilità con la zona agricola, ma una ponderata valutazione riferita al progetto. Quanto al D.L. n. 77/2021, la sua entrata in vigore non determina un obbligo automatico di rivalutazione dei pareri, adottati sulla base di un’analisi concreta. La qualificazione di pubblica utilità ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 opera solo per gli impianti già autorizzati.

Nessun contrasto con la disciplina europea: le previsioni del PPTR e le Linee Guida 4.4 e 4.4.1 non vietano in modo assoluto l’allocazione degli impianti in area agricola, ma orientano la valutazione di coerenza. Il riconoscimento del ruolo dell’agrivoltaico nel PNRR e nel PNIEC non esclude il vaglio concreto di sostenibilità. Assorbita la censura sull’indice di pressione cumulativa. Spese compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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