Accesso documentale: inammissibile il ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-rigetto (TAR Sicilia n. 1755 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi non integra il silenzio-inadempimento, ma il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, cui l’ordinamento attribuisce espresso valore di diniego. Avverso tale determinazione tacita il richiedente deve esperire il rito speciale dell’art. 116 c.p.a., nel termine di decadenza di trenta giorni, e non l’azione generale contro il silenzio dell’art. 117 c.p.a.. La conversione dell’azione è preclusa quando il ricorso ex art. 116 c.p.a. risulti tardivo, dovendosi avere riguardo alla data di formazione del silenzio-rigetto. Il regolamento interno dell’ente, ove preveda un termine procedimentale diverso da quello legale, è disapplicato senza necessità di autonoma impugnazione, per il principio di gerarchia delle fonti.

Il Fatto

Un istituto autonomo per le case popolari chiedeva a una società erogatrice di servizi idrici l’accesso e l’estrazione di copia di atti relativi a numerose utenze, a sostegno di un interesse qualificato connesso a un contenzioso civile. Le prime richieste risalgono al 18 settembre 2024, seguite da ulteriori istanze il 22 ottobre 2024. La società riscontrava solo le prime, subordinando il rilascio al pagamento dei diritti di copia; all’accesso fissato per l’8 novembre 2024 risultavano disponibili solo parte dei documenti. Dopo il versamento dei diritti e una diffida rimasta senza esito, l’istituto proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Costituitasi la società, questa eccepiva la cessata materia del contendere per l’avvenuta consegna della documentazione in corso di causa. Il Collegio rilevava con ordinanza istruttoria la possibile inammissibilità dell’azione per la necessità del rito dell’art. 116 c.p.a. e assegnava termine per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione centrale del mezzo processuale esperibile. L’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 attribuisce espressamente all’inerzia dell’amministrazione il valore di rigetto dell’istanza; a tale determinazione tacita corrisponde il rito speciale dell’art. 116 c.p.a., che assorbe la materia dell’accesso documentale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 117 c.p.a., dichiaratamente utilizzato dal ricorrente.

Il Collegio esclude la possibilità di conversione dell’azione in quella speciale. Il ricorso è stato notificato il 23 gennaio 2025, oltre il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto. Il computo è verificato su tutte le istanze: rispetto a quella del 18 settembre 2024 il ritardo è evidente; anche assumendo quale dies a quo l’8 novembre 2024, il termine sarebbe scaduto l’8 gennaio 2025; identica conclusione per la richiesta del 22 ottobre 2024.

La Corte precisa che la disponibilità manifestata dalla società non vale a escludere il silenzio-rigetto. La visione degli atti presenti non equivale al rilascio delle copie specificamente richieste dopo la visione, rispetto alle quali si è formato il diniego tacito, non impugnato nei termini di legge.

Respinta è anche la tesi del termine procedimentale di novanta giorni desunto dal regolamento interno dell’ente. Il regolamento non può derogare ai termini dell’art. 25 legge n. 241/1990 e al regolamento governativo attuativo. In caso di contrasto esso va disapplicato, senza formale impugnazione, per la prevalenza della fonte legislativa, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza amministrativa citata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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