Terzo condono in Sicilia, vincolo paesaggistico ostativo ma la Soprintendenza non può (TAR Sicilia n. 2489 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021, trova integrale applicazione nella disciplina statale dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. L’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è condizione ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. La preclusione è assoluta e non richiede alcuna valutazione del concreto impatto dell’opera sui valori tutelati. Il parere dell’autorità preposta al vincolo assume perciò natura vincolata, con conseguente irrilevanza del difetto di garanzie partecipative ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’organo di tutela paesaggistica è tuttavia privo, nell’ambito del procedimento di sanatoria, dei poteri ripristinatori di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel comune di Lipari, presenta un’istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003 per la regolarizzazione di interventi eseguiti in difetto di titolo. Il Comune aveva inizialmente esitato positivamente la pratica, invitando il privato ad adempimenti integrativi, e l’Asp di Messina aveva reso parere favorevole. La Soprintendenza di Messina formula invece parere negativo sull’istanza, contestualmente ordinando la demolizione delle opere. Il Comune rigetta poi definitivamente l’istanza di condono.

Il ricorrente impugna congiuntamente i provvedimenti, deducendo la lesione del legittimo affidamento per l’inerzia dell’amministrazione, il difetto di motivazione, l’illegittimità dell’ordine di demolizione intervenuto nelle more del procedimento e l’omessa comunicazione del preavviso di diniego. Si costituiscono l’Assessorato Territorio e Ambiente, il Dipartimento regionale Beni Culturali e la Soprintendenza; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del terzo condono. L’art. 33 l. n. 47/1985 considerava ostativo il solo vincolo di inedificabilità assoluta anteriore all’opera; l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ha invece reso rilevante qualsiasi vincolo paesaggistico preesistente, senza riprodurre il riferimento all’inedificabilità. Ne deriva che sono sanabili solo le opere conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità di tutela, nonché realizzate prima del vincolo. Restano comunque escluse le opere che hanno creato nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata.

Il TAR ricorda che il recepimento regionale attraverso la l.r. n. 15/2015 e la successiva interpretazione autentica della l.r. n. 19/2021 è stato travolto dalla Corte cost. n. 252/2022. Il Giudice delle leggi ha qualificato la previsione regionale come innovativa e in contrasto con le norme di grande riforma economico-sociale, limite esterno alla potestà legislativa primaria siciliana. La caducazione ha fatto riemergere l’art. 24 l.r. n. 15/2015, con integrale rinvio alla disciplina statale, coerente con il successivo orientamento del CGARS n. 836 del 27.11.2023.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva il difetto dei presupposti della sanatoria. Le opere risultano ultimate quando sull’area insisteva già il vincolo del D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001. L’intervento, consistente in ampliamento in sopraelevazione e realizzazione di verande e terrazzi, rientra nella tipologia n. 1 dell’allegato 1, estranea al perimetro del condono, e comporta creazione di nuovo volume in zona vincolata.

Quanto alla motivazione, il richiamo alla circolare n. 2/2022 è sufficiente, integrando una valida motivazione per relationem ex art. 3 l. n. 241/1990. Il lungo tempo trascorso non fonda alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, né impone una motivazione rafforzata. Essendo il parere vincolato, il vizio partecipativo è dequotato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non operando il terzo periodo per i provvedimenti vincolati; parimenti infondate sono le censure di disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

È invece fondato il motivo sull’ordine di demolizione. Il parere della Soprintendenza, atto endoprocedimentale, non può contenere la rimessione in pristino dei luoghi, che esula dalla competenza dell’organo consultivo. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento parziale del parere e compensazione delle spese per soccombenza reciproca e oscillazioni normative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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