Terzo condono in Sicilia: inarea vincolata sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1330 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono edilizio non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità, ma neppure in presenza di vincoli relativi. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sicché il rinvio comprende anche il limite ostativo di cui al comma 27, lettera d). Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché realizzati prima dell’imposizione del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistiti dal parere favorevole dell’autorità preposta. Resta esclusa la sanatoria ogni qualvolta l’intervento comporti la creazione di nuovi volumi o superfici, valutati in senso paesaggistico e quindi a prescindere dalla loro destinazione o dalla loro natura tecnica o pertinenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina sul parere di competenza relativo a un immobile abusivamente ristrutturato, per il quale era stata presentata domanda di sanatoria ai sensi del cosiddetto terzo condono. Ha impugnato altresì la nota comunale di avvio del procedimento di rigetto, la circolare assessoriale richiamata nel parere e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico.
La vicenda riguarda la chiusura con infissi amovibili di una veranda, senza realizzazione di nuovo volume edilizio secondo la prospettazione del ricorrente. Nel giudizio l’interessato ha dedotto l’omissione del preavviso di rigetto, la riconducibilità dell’opera agli interventi consentiti dal Piano Territoriale Paesistico, la persistente vigenza della previgente disciplina regionale sul condono, il perfezionamento del silenzio-assenso e il difetto di motivazione. Ha chiesto inoltre la verificazione e, in subordine, la restituzione di oblazione e oneri concessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Consulta ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Il Tribunale ritiene conforme a tale approdo la circolare assessoriale n. 2/2022, secondo cui nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza. Il Collegio richiama le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e la giurisprudenza amministrativa che ha escluso la necessità di ulteriori approfondimenti sulle ricadute della declaratoria di incostituzionalità, ritenendo ormai superato il diverso indirizzo espresso dal parere n. 291/2010.
Quanto alla nozione di volume e superficie, la sentenza richiama l’orientamento secondo cui, in ambito paesaggistico, il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Su queste basi il Collegio esclude che l’opera possa essere ricondotta tra gli interventi minori, emergendo la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume.
Le ulteriori censure sono respinte. Il provvedimento era interamente vincolato, il che rende irrilevante l’omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne solo il primo e il secondo condono, sicché non si è formato alcun silenzio-assenso. La domanda di verificazione è stata disattesa e quella di restituzione respinta per mancata documentazione dei versamenti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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