Terzo condono in Sicilia: sanabili solo gli interventi minori in zona vincolata (TAR Sicilia n. 3044 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici, anche solo relativi. La declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 19/2021, pronunciata dalla Corte cost. n. 252/2022, ha determinato il superamento del precedente parere del C.G.A.R.S. n. 291/10 e impone l’applicazione integrale della disciplina statale. Sono pertanto sanabili i soli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. A fronte di atti repressivi in materia di abusi edilizi, di natura vincolata, non è richiesta specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, né il preavviso di diniego. L’ordine di rimessione in pristino adottato dalla Soprintendenza è illegittimo, spettando al Comune la competenza sui provvedimenti repressivi nel procedimento di condono.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune di Lipari un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un manufatto abitativo di 67,20 metri quadri, realizzato nell’isola di Filicudi e ultimato entro il 10 febbraio 1995. Richiesto il nulla-osta paesaggistico, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina lo aveva negato, ordinando la rimessione in pristino.
Il Comune, preso atto del parere contrario, ha respinto la domanda di condono. Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, la nota soprintendentizia e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, dolendosi del difetto di preavviso, della carenza di motivazione e dell’erronea applicazione del regime del terzo condono in ambito regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali. Osserva che la Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, per violazione della riserva statale in materia ambientale.
Il Tribunale ritiene superato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/10, che ancora limitava il divieto ai soli vincoli assoluti, e conferma l’indirizzo delle proprie precedenti decisioni. In Sicilia, pertanto, sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato n. 90/2023 e Cons. Stato n. 8781/2022.
Quanto al caso concreto, il Collegio rileva che l’intervento ha prodotto nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi, da valutare nella loro unitarietà e quindi non frazionabili in parti sanabili. A fronte di atti vincolati, non occorre una specifica comparazione con l’interesse privato, né il preavviso di diniego, risultando superfluo ogni apporto partecipativo. Il richiamo alla circolare assessoriale integra una motivazione sufficiente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Collegio esclude inoltre la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 7/2019, sia per la specialità del procedimento di condono, che contempla il silenzio-inadempimento, sia perché il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento. Accoglie invece il motivo sull’ordine di rimessione in pristino: nel condono definito con diniego, il successivo ordine di demolizione spetta al Comune.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, salvo l’annullamento parziale della nota soprintendentizia nella parte in cui dispone il ripristino. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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