Ottemperanza al decreto regionale siciliano e sospensione delle procedure esecutive (C.G.A.R.S. n. 285 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio che conclude il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è assimilabile al giudicato amministrativo ed è azionabile con il giudizio di ottemperanza. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato il potere del Presidente della Regione di discostarsi dal parere del C.G.A.R.S., il rimedio trova piena applicazione per assicurare l’effettività della tutela. La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243 bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 per gli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio va interpretata restrittivamente. Essa non inibisce l’ottemperanza che imponga un facere e non un dare, non incidendo immediatamente sul bilancio dell’ente.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto n. 38 del 3 febbraio 2022 con cui il Presidente della Regione Siciliana, conformemente al parere del C.G.A.R.S. a Sezioni Riunite, aveva annullato per difetto di motivazione la delibera consiliare che rigettava la proposta di partecipazione a un programma di riqualificazione urbana. L’annullamento era fondato sulla carenza di motivazione della scelta di discostarsi dai pareri tecnici favorevoli resi in Conferenza di Servizi.
Il Comune di Palermo si è opposto eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 243 bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, avendo deliberato un piano di riequilibrio ancora in attesa del visto della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del rimedio. La Corte costituzionale n. 63 del 2023 ha dichiarato illegittima la norma che consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del C.G.A.R.S. Tale intervento si colloca nel percorso già segnato dalla legge n. 69 del 2009, che ha reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, e dal d.lgs. n. 104 del 2010, che ha espressamente previsto l’ottemperanza del decreto presidenziale.
La Corte richiama il mutato orientamento delle Sezioni Unite n. 2065 del 2011 e dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2013, che hanno fatto discendere dall’eliminazione del potere di discostarsi il carattere sostanzialmente decisorio del decreto. Da qui il duplice corollario dell’ammissibilità dell’ottemperanza e della competenza in unico grado, in forza del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, cod. proc. amm.. Il decreto definitivo è assimilabile al giudicato amministrativo.
Passando all’eccezione di rito, il Collegio osserva che la sospensione dell’art. 243 bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è preordinata a tutelare l’attendibilità dei dati del piano di riequilibrio e la successiva valutazione della Corte dei conti. La finalità dell’istituto e la necessità di assicurare piena tutela a chi lamenti condotte inerti della pubblica amministrazione in spregio a obblighi di agire inducono a privilegiare un’interpretazione restrittiva della norma.
La sospensione opera, dunque, soltanto per le ottemperanze implicanti l’iscrizione a bilancio di un impegno di spesa, non per la mera attività amministrativa. Poiché nel caso di specie il Comune è tenuto solo a riesaminare l’istanza e non a effettuare un immediato esborso, il ricorso, avendo ad oggetto un facere e non un dare, è procedibile. Il rimedio resta esperibile fino all’adempimento dell’obbligo di fare, restando paralizzati i soli successivi obblighi di dare divenuti attuali.
Il ricorso nel merito è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di dare esecuzione al decreto entro 180 giorni, nomina commissario ad acta il Prefetto di Palermo con facoltà di delega e liquida in € 3.000,00 le spese per l’eventuale futura attività commissariale. Esclude la penalità di mora per la peculiare complessità della questione interpretativa e compensa integralmente le spese processuali.
Nota della Redazione
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