Terzo condono e vincoli relativi: in Sicilia sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 3038 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’interpretazione autentica regionale siciliana, che ammetteva la sanatoria nelle aree a vincolo relativo, determina la piena applicazione della disciplina statale. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il carattere vincolato del diniego rende superfluo il preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo del privato. Il silenzio-assenso non si forma in un procedimento speciale che contempla il silenzio-inadempimento e presuppone la trasmissione dello schema di provvedimento all’autorità preposta al vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di Lipari, ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un intervento risalente al 1995, consistente nell’ampliamento di un servizio igienico e nella realizzazione di un portico con solaio di copertura su un preesistente terrazzo.
Dopo l’esito favorevole dell’istruttoria comunale e la richiesta di nulla-osta paesaggistico, la Soprintendenza ha espresso diniego nel febbraio 2023, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. Il Comune ha quindi respinto la domanda di condono. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale e la nota soprintendentizia, proponendo motivi aggiunti avverso il rigetto implicito del ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo e la circolare assessoriale n. 02/2022, che ha correttamente recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva statale in materia ambientale.
Ne deriva che, in Sicilia, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003 opera nella sua integralità, richiamato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004. Sono quindi sanabili soltanto le opere di minore rilevanza (tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1) che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio conferma l’irrilevanza della distinzione tra volumi tecnici e ordinari, richiamando Cons. Stato n. 3289 del 2015 e Cons. Stato n. 1213 del 2022: in area vincolata è preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume o superficie.
Il giudice supera il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 evocato dal ricorrente, ormai superato dalle pronunce dello stesso Consiglio (C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023) e non idoneo a giustificare un mutamento dell’indirizzo. Nel caso concreto l’intervento ha determinato un nuovo volume o superficie paesaggisticamente intesi e va valutato nella sua unitarietà, non essendo possibile distinguere tra parti sanabili e non sanabili.
Quanto al preavviso di diniego, il Collegio ritiene che il carattere vincolato del provvedimento renda superflua la comunicazione di avvio, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale integra il requisito dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Infine, il Collegio esclude la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 e art. 30 della legge regionale n. 7/2019. Il procedimento di condono è speciale e contempla il silenzio-inadempimento; inoltre le norme richiamate presuppongono la trasmissione dello schema di provvedimento all’autorità preposta al vincolo, adempimento mai avvenuto e non previsto dalla disciplina del condono. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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