Condono edilizio in area vincolata e motivi nuovi in ricorso gerarchico (TAR Sicilia n. 2564 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio nella Regione Siciliana, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e richiamato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, esclude la sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 ad opera della Corte costituzionale n. 252/2022 conferma il carattere ostativo del vincolo anche quando non comporti inedificabilità assoluta. Sono sanabili solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, in presenza congiunta delle condizioni di legge e del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. In sede di impugnazione della decisione sul ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in quella sede, salvo che non sia ancora decorso il termine per ricorrere avverso l’atto originario. Non sussiste alcun affidamento tutelabile sulla condonabilità di opere abusive per il solo decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il parere con cui la Soprintendenza ha escluso la sanatoria di opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, oltre agli atti consequenziali del Comune in ipotesi di rigetto dell’istanza di condono.

La vicenda riguarda un fabbricato a due elevazioni realizzato abusivamente entro il 2002 dal dante causa del ricorrente: un portico al piano terra e un appartamento al piano superiore, con aumento di volumetria. L’istanza di sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 e art. 23 della l.r. n. 37/1985 è stata presentata dalla ditta; il diniego della Soprintendenza è intervenuto nel 2023, a distanza di anni dall’acquisizione del nulla osta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area: il vincolo paesaggistico è stato imposto con il DPRS n. 3867 del 6 luglio 1967 sull’intero territorio del Comune di Messina, con decorrenza anteriore alla realizzazione delle opere, come confermato dalla documentazione prodotta dalla Soprintendenza e non specificamente contestata dal ricorrente.

Sul piano sostanziale il Tribunale richiama la propria recente pronuncia TAR Sicilia, Sez. IV, n. 2040 del 27 giugno 2025 e la ricostruzione della Corte costituzionale n. 252/2022: l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compreso il limite della lett. d) del comma 27. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non è condivisibile.

Ne deriva il superamento della tesi del ricorrente sulla sanabilità delle opere. L’intervento, realizzato dopo l’imposizione del vincolo e con aumento di volumetria, è estraneo alle tipologie di minore rilevanza del d.l. n. 269/2003. Manca quindi almeno uno dei requisiti richiesti, e il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Sul piano processuale i motivi primo, sesto, settimo e ottavo sono inammissibili perché non ricompresi nel ricorso gerarchico. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8419 del 18 settembre 2023: il thema decidendum è perimetrato dal gravame amministrativo e l’impugnazione della decisione non può ampliarlo. Le censure sul futuro provvedimento del Comune sono comunque sottratte al giudizio per il divieto dell’art. 34, comma 2, cpa.

Il Collegio esclude infine il legittimo affidamento, richiamando TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1872 dell’11 giugno 2025, e compensa le spese in ragione della complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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