Terzo condono, vincoli e silenzio assenso: no alla sanatoria del capannone (TAR Marche n. 808 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, introdotto dal D.L. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, non ammette sanatoria per le opere che creano nuove superfici o volumi realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e idrogeologici, a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere non assoluto dell’inedificabilità. Sono sanabili solo gli interventi minori tassativamente elencati, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il silenzio assenso sulla domanda di condono non si forma quando manchi il parere favorevole dell’autorità di tutela, dovendo il termine decorrere dalla sua acquisizione. La disparità di trattamento integra eccesso di potere solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto, dimostrata con prova rigorosa dal ricorrente, e non può fondarsi su pregresse illegittimità.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il parere provinciale negativo espresso su una istanza di condono per opere edilizie realizzate nel 2002 in Comune, in zona agricola ricompresa nella fascia di tutela di un corso d’acqua e in ambito di tutela integrale del piano paesaggistico. La Provincia aveva rilevato che l’opera, un volume in ferro ad uso magazzino e montaggio pneumatici con annesso corpo ad uso ufficio, era posta a meno di dieci metri dall’argine, in violazione dell’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, ed era stata eseguita dopo l’apposizione del vincolo.
La società ha dedotto disparità di trattamento rispetto alle opere già condonate ai sensi della legge n. 47/1985, l’insussistenza del vincolo e la formazione del silenzio assenso per decorso del termine. La Provincia si è costituita contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto stralciato la memoria di replica dell’Amministrazione, tardiva rispetto all’art. 73 c.p.a. e priva di contenuti ai quali replicare. Nel merito ha respinto il ricorso, muovendo dalla differenza tra il primo condono e quello richiesto: il primo condono accordato e quello qui negato presentano diversità di disciplina e requisiti, con la conseguenza che il raffronto invocato non regge.
Sul punto centrale, il Tribunale ha ribadito che il terzo condono non ammette sanatoria in caso di creazione di nuove superfici o volumi riconducibili agli abusi maggiori, quando le opere insistano su immobili soggetti a vincoli idrogeologici e paesaggistici, anche se conformi agli strumenti urbanistici e anche se il vincolo non determini inedificabilità assoluta. Restano sanabili solo gli interventi minori, previo parere dell’autorità di tutela, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 8781 del 2022.
La censura di disparità di trattamento è stata disattesa: il vizio rileva solo in presenza di piena identità delle situazioni oggettive, che la ricorrente non ha dimostrato. Eventuali precedenti atti di segno diverso, ove perfettamente sovrapponibili, si collocherebbero sul piano dell’autotutela, non della legittimità dell’atto. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato Sez. IV n. 486 del 1998 e Cons. Stato Sez. IV n. 7042 del 2018, chiarendo che l’onere di provare i requisiti per la sanatoria grava sul richiedente.
Quanto al silenzio assenso, la giurisprudenza esclude la sua formazione in caso di abusi su aree vincolate, poiché il termine decorre dall’acquisizione del parere favorevole dell’autorità di tutela, prevalendo le ragioni di protezione paesaggistica e ambientale (Cons. Stato Sez. VI n. 5919 del 2021). La distanza superiore a dieci metri dall’argine è rimasta indimostrata. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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