Ottemperanza e onere di cooperazione del creditore: spese compensate (Cons. Stato n. 8308 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la situazione di inerzia dell’Amministrazione, che giustifica l’esercizio dei poteri sostitutivi del giudice, deve sussistere al momento dell’introduzione del giudizio e permanere fino alla sua conclusione. Tale situazione viene meno non solo quando l’Amministrazione abbia integralmente adempiuto all’obbligo ex iudicato, ma anche quando l’esecuzione del titolo presupponga comportamenti collaborativi del creditore e questi, senza giustificato motivo, ometta di porli in essere, concorrendo così alla persistenza dell’inottemperanza. In tal caso il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il comportamento adempiente sopravvenuto dell’Amministrazione impone al giudice una valutazione di soccombenza virtuale: la condanna del ricorrente va riformata in favore della compensazione o della condanna dell’Amministrazione. Il rifiuto del pagamento parziale, legittimo in ambito civilistico ex art. 1181 c.c., non opera con la stessa ampiezza nel processo amministrativo, dovendo le parti dar conto al giudice delle ragioni delle proprie scelte.

Il Fatto

Un avvocato, nella qualità di procuratore antistatario, ha chiesto al TAR Campania l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese dei due gradi di merito, liquidate in parte. Il TAR, con la sentenza n. 1939 del 25 marzo 2024, ha respinto il ricorso: il Ministero aveva riconosciuto il debito e richiesto i dati bancari, mentre il ricorrente non aveva fornito le informazioni necessarie, ritenendo l’adempimento tardivo. Da qui la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di ottemperanza.

L’interessato ha proposto appello, lamentando la violazione del principio di soccombenza e l’illegittimità del proprio rifiuto, poiché l’offerta ministeriale non comprendeva interessi, contributo unificato e competenze professionali maturate.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza: rimediare ai comportamenti inottemperanti dell’Amministrazione rispetto a obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato. L’inerzia deve esistere al momento dell’introduzione del giudizio e permanere fino alla conclusione, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con l’art. 31, comma 1, lett. c) c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la situazione di inerzia viene meno anche quando l’esecuzione del titolo presupponga comportamenti collaborativi del creditore e questi, senza giustificato motivo, ometta di porli in essere. Nella specie il Ministero, con nota del 22 novembre 2023, aveva richiesto la documentazione necessaria, senza subordinare l’adempimento alla rinuncia al ricorso. Il TAR ha quindi correttamente concluso per l’insussistenza sopravvenuta dell’inerzia rimediabile.

Non persuade la tesi del carattere parziale dell’offerta e del diritto di rifiuto ex art. 1181 c.c.: se il rifiuto dell’adempimento parziale può ritenersi legittimo in un contesto strettamente civilistico, in ambito processuale rileva la compresenza di interessi pubblicistici e l’esigenza che le parti diano conto delle effettive ragioni delle proprie scelte. Quanto alle spese processuali, il diritto al rimborso ha carattere illiquido e incerto e non deriva dal provvedimento ottemperando. Per gli interessi, il ricorrente avrebbe potuto accettare il capitale e insistere per la liquidazione dinanzi al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..

La condanna alle spese del primo grado è però riformata: il comportamento adempiente dell’Amministrazione è sopravvenuto all’introduzione del giudizio e, sul piano sostanziale, avrebbe dovuto indurre a una valutazione di soccombenza virtuale. Il Collegio dispone pertanto la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, considerata l’offerta parziale e tardiva dell’Amministrazione e il carattere ingiustificato della mancata accettazione.

È infondata la censura sulla persistente inottemperanza per gli interessi: l’appellante ha accettato il pagamento di una somma superiore al capitale dovuto, senza specificare l’eventuale residuo. L’esito solo parzialmente favorevole giustifica la compensazione delle spese anche per il grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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