Carta docente, onere probatorio dell’amministrazione e ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 1634 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, grava sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo esecutivo, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Il ricorrente assolve al proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato, dalla notificazione e dal decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. In mancanza di allegazioni idonee, l’obbligo di integrale esecuzione permane e il giudice amministrativo vi dà corso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., assegnando un termine all’amministrazione e nominando fin d’ora il commissario ad acta. Il commissario, se dirigente dello stesso ministero, non ha diritto a compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con sentenza n. 192/2024 del 28.02.2024 il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente di fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 2.000,00, oltre accessori e spese di lite con distrazione in favore del difensore.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione il 28.02.2024 ed era passato in giudicato. Non avendo l’ente adottato alcun atto di concreta esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto formale e la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, affermando la sussistenza della notificazione del titolo esecutivo, del passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su tali presupposti si fonda l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato; su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti secondo l’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo esecutivo è stato esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.

Il Collegio ha invece escluso la dovutezza delle spese di precetto, sul rilievo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza assegnata all’ente. Il commissario non ha diritto a compenso, perché dirigente dello stesso ministero, con applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamando sul punto T.A.R. Calabria n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia n. 291 del 2025, T.A.R. Campania n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023. Le spese, liquidate in € 550,00 oltre oneri e contributo unificato, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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