Interessi corrispettivi sulle sanzioni antitrust decorrono dalla rideterminazione (Cons. Stato n. 3752 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interessi corrispettivi sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della disciplina antitrust non decorrono dalla scadenza originaria del provvedimento sanzionatorio, allorché quest’ultimo sia stato annullato in punto di quantum. Essi sono dovuti solo a partire dalla rideterminazione del credito, unico momento in cui la pretesa può dirsi certa, liquida ed esigibile, e nei limiti fissati in sede di ottemperanza. La maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981 ha natura sanzionatoria e funzione deterrente, con presupposti autonomi rispetto agli interessi corrispettivi; la sua sopravvenuta iscrizione a ruolo non fa venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento della nota che ha quantificato gli interessi compensativi. La relativa controversia resta sub iudice finché il giudizio sulla cartella esattoriale sia pendente.

Il Fatto

L’AGCM, con provvedimento del 2019, irrogava alla società due sanzioni per complessivi € 7.902.978, accertando due distinte intese restrittive nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato.

Il TAR Lazio respingeva l’impugnazione. Questa Sezione, con sentenza n. 949/2023, accoglieva in parte l’appello, limitatamente al quantum, imponendo all’Autorità di rimodulare gli importi. L’AGCM rideterminava le sanzioni e quantificava gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. dalla scadenza originaria. La società impugnava il provvedimento e, poi, la nota applicativa degli interessi. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale e accoglieva i motivi aggiunti, escludendo la debenza degli interessi dal provvedimento originario. L’Autorità appella, contestando anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per l’iscrizione a ruolo della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’Autorità assume che la formazione del ruolo e della cartella esattoriale avrebbe superato la nota impugnata, eliminando ogni utilità dell’annullamento. L’argomento non regge: la maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge n. 689/1981 ha riconosciuta natura sanzionatoria e funzione deterrente, colpendo il ritardo nell’adempimento della sanzione principale. Non discende da un automatismo giuridico, ma richiede l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento.

Da qui il Collegio ricava un disallineamento di presupposti tra gli interessi corrispettivi e la maggiorazione, che assorbe solo gli interessi maturati secondo le disposizioni vigenti (in tal senso richiamata Cass. civ. Sez. Un. n. 12324 del 2016). La cartella emessa a valle dell’iscrizione a ruolo è stata impugnata e la declinatoria di giurisdizione del TAR Lazio è stata annullata da questa Sezione con sentenza n. 10072 del 19 dicembre 2025, con rimessione al primo giudice. Non essendo stata dedotta la mancata riassunzione, quel giudizio è ancora pendente: l’effetto di assorbimento resta sub iudice e non consolidato.

Pertanto l’interesse della società a coltivare i motivi aggiunti è concreto e attuale. Nel merito, la sentenza di prime cure è fondata sul punto della decorrenza: poiché la sentenza n. 949/2023 aveva imposto la rideterminazione della sanzione, solo da tale rideterminazione, peraltro rivista in sede di ottemperanza, il credito poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile. Gli interessi corrispettivi risultano così dovuti solo dalla rideterminazione concreta e nei limiti dell’ottemperanza, per il primo semestre.

Il secondo motivo, concernente gli interessi moratori, è dichiarato inammissibile o comunque infondato: la nota impugnata non ha contenuto provvedimentale sul punto e la statuizione del TAR in materia costituisce mero obiter dictum. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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