Potere prescrittivo ARERA e recupero dei vantaggi da sbilanciamenti non diligenti (TAR Lombardia n. 318 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
ARERA può adottare nei confronti dell’utente del dispacciamento provvedimenti prescrittivi che ordinano la restituzione al gestore di rete degli importi corrispondenti al beneficio economico conseguito mediante strategie di programmazione non diligenti, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. d), legge n. 481/1995. Tale misura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: è distinta dal potere sanzionatorio di cui alla lettera c) della stessa norma e non soggiunge ai principi del diritto punitivo. L’obbligo di definire i programmi di immissione e prelievo secondo i canoni di diligenza, prudenza, perizia e previdenza ex art. 14, comma 6, delibera n. 111/2006 eterointegra il contratto di dispacciamento e la sua violazione configura un illecito amministrativo, non un mero inadempimento negoziale. Il superamento della soglia di tolleranza costituisce indice presuntivo della non diligenza, derogabile in presenza di elementi concreti forniti dall’operatore.

Il Fatto

La ricorrente è società attiva nella vendita di energia elettrica all’ingrosso e al dettaglio e, fino al marzo 2016, anche nella produzione da fonti rinnovabili. Essa opera come utente del dispacciamento in prelievo, titolare di unità di consumo non abilitate al mercato dei servizi di dispacciamento.

Con delibera n. 342/2016/E/eel l’Autorità avviò un procedimento per l’adozione di misure prescrittive in relazione a strategie di programmazione asseritamente non coerenti con l’art. 14, comma 6, delibera n. 111/2006. All’esito, con delibera n. 528/2017/E/eel, ingiunse alla società di restituire a Terna gli importi corrispondenti al beneficio indebito, quantificati per il periodo gennaio-luglio 2016. La successiva delibera n. 4/2018/E/eel confermò il provvedimento, rivedendo i criteri di quantificazione. La società impugnò dinanzi al TAR, proponendo ricorso introduttivo e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il funzionamento del servizio di dispacciamento, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4422, 2045 e 1586 del 2019. Ha evidenziato come il meccanismo del single pricing, applicabile ratione temporis, consentisse all’utente di lucrare sugli sbilanciamenti discordi rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale, con incidenza sul corrispettivo uplift traslabile sui clienti finali.

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la conferma propria con la delibera n. 4/2018. Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha escluso la dedotta nullità per carenza di potere: il provvedimento trova fondamento nell’art. 2, comma 20, lett. d), legge n. 481/1995 e si distingue dall’esercizio del potere sanzionatorio. Richiamando la propria precedente pronuncia TAR Lombardia n. 1276 del 2024 e il Consiglio di Stato (n. 8154 del 2020), ha qualificato la misura come ripristinatoria, diretta a riparare la lesione dei diritti dell’utenza finale.

Quanto alla contestazione degli sbilanciamenti, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sulla ristrutturazione societaria e sull’appalto CONSIP. Ha rilevato che la comunicazione dei dati di consuntivo avviene entro il sest’ultimo giorno del mese, smentendo l’assunto del differimento a M+2, e che la programmazione della zona nord interessata dall’appalto risultava diligente. La società ha comunque beneficiato della personalizzazione delle soglie di tolleranza.

Sull’obbligo di diligenza, il Collegio ha escluso l’illegittimità della soglia del 30%, qualificandola indice presuntivo e non fonte dell’obbligo: la delibera n. 444/2016/R/eel costituisce riferimento di indiretta conferma della proporzionalità dei criteri, già desumibili dalla relazione alla delibera n. 197/2013/E/eel e dalla delibera n. 525/2014/R/eel. Ha inoltre confermato che anche le unità non abilitate rispondono degli sbilanciamenti procurati. Infine, ha escluso la violazione delle garanzie partecipative e ha qualificato i termini del procedimento come ordinatori. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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