Terzo condono in Sicilia: in area vincolata sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1421 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, anche solo relativo, di carattere paesaggistico, idrogeologico o ambientale. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, pronunciata dalla Corte cost. n. 252/2022, ha reso pienamente operativo il limite ostativo della lettera d) del comma 27, senza che residui spazio per l’interpretazione regionale fondata sulla sola inedificabilità assoluta. Nelle zone vincolate sono pertanto sanabili esclusivamente gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego della Soprintendenza e il conseguente rigetto comunale costituiscono atti vincolati, che non richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né la comparazione con l’interesse privato, né la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato, con due separati gravami poi riuniti, il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere contrario alla sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003 per opere edilizie realizzate in area paesaggisticamente vincolata, disponendo contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e il provvedimento con cui il Comune ha respinto la correlata istanza di condono.

Le opere consistevano, secondo la prospettazione dei ricorrenti, nella realizzazione di un vano e di un locale WC, qualificati come volume tecnico di ridotte dimensioni e come intervento minore non incidente sul contesto paesaggistico. I ricorrenti lamentavano il difetto di partecipazione procedimentale, l’illegittima applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022, la formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato in pendenza di condono ambientale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi per connessione oggettiva e in parte soggettiva, poi affronta il nucleo della questione richiamando il proprio consolidato indirizzo e la giurisprudenza amministrativa in materia. Il punto di partenza è la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Da tale pronuncia il Tribunale deduce che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, compreso il limite del comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono, per il giudice delle leggi, norme di grande riforma economico-sociale, inderogabili in ambito regionale.

Il Collegio esamina quindi le condizioni che consentono la sanatoria in area vincolata, richiamando Consiglio di Stato n. 1036/2023, n. 90/2023 e n. 8781/2022: esse devono ricorrere congiuntamente e comprendono la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto tali condizioni difettano, perché l’intervento ha determinato creazione di nuovi volumi e superfici.

Sul punto il Tribunale richiama la nozione paesaggistica di volume, comprendente anche i volumi tecnici e le opere interrate, e quella di superficie utile, intesa in senso ampio e finalistico come qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile, capace di modificare stabilmente l’assetto vincolato del territorio. Ne deriva l’insanabilità dell’intervento.

Quanto alle ulteriori censure, il Collegio le respinge osservando che i provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi sono atti vincolati, non richiedono comparazione con l’interesse privato né comunicazione di avvio, e sono adeguatamente motivati per relationem. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda solo il primo e il secondo condono, mentre il condono edilizio e quello ambientale ex legge n. 308/2004 restano autonomi. I ricorsi sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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