Terzo condono e vincolo relativo: preclusione assoluta in area paesaggistica (TAR Sicilia n. 2337 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’opera è ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. La mancata riproduzione della locuzione “qualora questi comportino inedificabilità” segna il discrimine rispetto alla disciplina del primo condono. Non sono sanabili le opere comportanti nuova superficie o nuova volumetria in area vincolata, essendo irrilevante la distinzione tra volumi interrati e fuori terra. In presenza di tali preclusioni il parere dell’autorità di tutela assume carattere vincolato. Nel procedimento di condono la Soprintendenza è priva del potere di irrogare l’ordine di demolizione, riservato al Comune.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Sicilia n. 15/2004 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia su un fabbricato sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune aveva comunicato esito favorevole dell’istruttoria; la Soprintendenza ha invece reso parere negativo, richiamando la circolare n. 2/2022, e ha contestualmente ordinato la riduzione in pristino. Il Comune ha poi adottato il diniego definitivo.

Il ricorrente ha impugnato il parere, la circolare e il diniego, deducendo vizi di notifica, omesso preavviso di rigetto, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea applicazione dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, formazione del silenzio assenso, lesione dell’affidamento e incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la doglianza sulla notifica al tecnico: la piena conoscenza del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa mediante impugnazione sanano il rilievo, in coerenza con l’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra terzo condono e vincoli. Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 33 l. n. 47/1985 considerava ostativo solo il vincolo di inedificabilità assoluta anteriore; l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ha eliminato tale distinzione, non riproducendo l’inciso relativo all’inedificabilità. Ne deriva che l’anteriorità del vincolo è tout court ostativa, secondo consolidato orientamento richiamato dal Collegio.

La l.r. Sicilia n. 19/2021 aveva ampliato l’ambito del condono alle aree con vincolo relativo. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittima tale previsione, qualificandola innovativa e non interpretativa, e ha ricondotto le limitazioni statali alle norme di grande riforma economico-sociale. Il TAR ne trae la piena operatività dell’art. 24 l.r. n. 15/2004, con integrale applicazione della disciplina statale, e la legittimità della circolare n. 2/2022, che si limita a ribadirla.

Nel caso concreto le opere sono state realizzate quando sull’area insisteva già il vincolo del 1966, poi confermato e integrato. La relazione tecnica di parte indica un aumento di superficie e di volume. Il Collegio ribadisce che in area vincolata è preclusa la sanatoria di qualsiasi nuovo volume o superficie, anche interrata. Il parere soprintendizio è quindi vincolato e non richiede motivazione rafforzata né valutazione del concreto impatto paesaggistico.

Il secondo motivo è dequotato: la natura vincolata del diniego rende palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il silenzio assenso è escluso dalla specialità della disciplina e dal carattere verticale del rapporto. È invece fondata l’ottava censura: nel procedimento di condono i poteri repressivi spettano al Comune, onde il parere è illegittimo limitatamente all’ordine di demolizione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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