Elezioni consorzio di bonifica, giurisdizione amministrativa sulle operazioni (Cons. Stato n. 2683 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale relativo al Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica la giurisdizione del giudice amministrativo non è esclusa dalla deduzione del difetto di elettorato attivo o passivo di alcuni partecipanti alla consultazione. Quando il petitum sostanziale investe la correttezza delle operazioni elettorali e la loro eventuale reiterazione, la sussistenza del diritto di elettorato attivo e passivo va accertata in via incidentale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., senza efficacia di giudicato. Restano devolute al giudice ordinario le sole controversie in cui la domanda inerisca in via diretta e principale ai diritti di elettorato. Il principio di strumentalità delle forme, unito all’illegittimità non invalidante, comporta che le irregolarità procedimentali non giustificano l’annullamento ove non si dimostri la compromissione della volontà del corpo elettorale.

Il Fatto

Due soggetti, nella duplice qualità di elettori e di candidati non eletti per una fascia di contribuzione, impugnavano davanti al TAR Campania i risultati delle elezioni dei dodici componenti elettivi del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica. Deducevano la violazione delle regole di custodia del materiale elettorale e delle modalità di proclamazione degli eletti, l’ineleggibilità di un candidato risultato il più votato per intervenuta condanna penale non definitiva, e l’illegittima ammissione al voto di due componenti dell’assemblea dei consorziati non in regola con il pagamento dei contributi. Quest’ultima circostanza risultava determinante per l’assegnazione di un seggio, essendo due liste appaiate nel numero dei voti.

Il primo giudice respingeva le censure sulle irregolarità delle operazioni elettorali e declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto ai profili di elettorato attivo e passivo. Proponevano appello i ricorrenti soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame delle questioni. La questione di giurisdizione, sollevata con il secondo motivo, ha carattere pregiudiziale rispetto alle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. L’art. 76, comma 4, cod. proc. amm. e l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. impongono di risolvere le questioni di rito prima di quelle di merito, e tra le prime di verificare i presupposti processuali. La carenza di una condizione dell’azione attiene ai limiti interni della giurisdizione.

Nel merito, il motivo è fondato. Il primo giudice ha applicato in modo inappropriato il principio della Cass. Sez. Un. n. 13403 del 2017, che devolve al giudice ordinario le controversie sui diritti di elettorato attivo e passivo anche quando introdotte mediante impugnazione della proclamazione degli eletti. Quel precedente, come la pronuncia del TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 697 del 2016, riguardava domande in cui il petitum sostanziale ineriva in via diretta al diritto soggettivo di elettorato: il soggetto escluso dalla competizione o la richiesta di proclamazione di un diverso candidato.

Nella specie il petitum immediato involge i risultati delle operazioni elettorali, in vista della loro possibile reiterazione. La domanda investe l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni, rispetto al quale la sussistenza del diritto di elettorato attivo e passivo costituisce questione pregiudiziale da accertare in via incidentale. La giurisdizione amministrativa in materia elettorale non è esclusiva, secondo il criterio del doppio binario richiamato dalla Cass. Sez. Un. ord. n. 21262 del 2016; ma il giudice amministrativo, in sede di legittimità, conosce delle questioni pregiudiziali di diritto necessarie alla decisione principale.

Quanto al primo motivo, il Collegio conferma il rigetto. La mancata redazione della ricevuta di consegna del materiale elettorale e la presenza di terzi all’adunanza dei presidenti costituiscono mere irregolarità. I verbali di seggio attestano la formazione e la consegna dei plichi e l’individuazione del funzionario incaricato. Le operazioni di scrutinio erano già concluse e l’adunanza si è limitata a una sommatoria aritmetica dei risultati cristallizzati. Non è denunciata alcuna alterazione dei risultati, e le doglianze restano congetture inidonee a superare la presunzione di legittimità delle operazioni.

L’appello è accolto in parte. Il Collegio riforma la sentenza nella parte in cui ha declinato la giurisdizione e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

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