Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992: onere motivazionale rafforzato per l’Amministrazione (TAR Sicilia n. 29 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 tutela la persona con disabilità e non il militare richiedente. L’inciso “ove possibile”, letto in senso costituzionalmente orientato, consente il diniego solo in presenza di una posizione non disponibile in organico presso la sede richiesta, oppure quando l’Amministrazione dimostri, con giudizio di bilanciamento in concreto, che il trasferimento arrecherebbe un vulnus alle proprie esigenze organizzative superiore al pregiudizio alle esigenze di socializzazione del familiare. L’onere motivazionale è stringente: il provvedimento deve indicare in modo compiuto le effettive e ben individuate criticità organizzative che impediscono l’assegnazione, non potendosi invocare generiche esigenze di buon andamento. È irrilevante, ai fini motivazionali, la presenza di altri familiari in loco.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, ha chiesto il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33 l. n. 104/1992 presso sedi del Corpo prossime alla residenza del padre, per assisterlo. Il Comandante della Compagnia di appartenenza aveva espresso parere favorevole. Esperita la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Comando Generale ha respinto l’istanza rilevando carenze organiche nella compagine di riferimento e un esubero nella sede richiesta, aggiungendo che il congiunto avrebbe potuto avvalersi dell’ausilio dei familiari residenti e dei permessi del ricorrente.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia. La sezione ha rigettato l’istanza cautelare; il C.G.A.R.S., con ordinanza interlocutoria, ha chiesto al Comando Generale di chiarire la disponibilità di posti nei comparti interessati. All’esito dell’istruttoria il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello cautelare e disposto il trasferimento interinale. L’Amministrazione ha quindi assegnato il ricorrente, con riserva, a una sede della provincia indicata. La causa è stata discussa all’udienza del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza che qualifica il trasferimento temporaneo come istituto posto a tutela della persona con disabilità e non del militare richiedente, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 787 del 2021 e Cons. Stato, sez. III, n. 956 del 2021. Da tale premessa deriva che il beneficio incontra un unico limite nell’impossibilità per l’Amministrazione di concedere il trasferimento.

L’inciso “ove possibile” del comma 5 viene interpretato in senso costituzionalmente orientato: il diniego è legittimo solo se non sussista una posizione in organico nella sede richiesta, oppure se l’Amministrazione dimostri, all’esito di un bilanciamento in concreto, che il trasferimento comporterebbe un vulnus organizzativo superiore al pregiudizio alle esigenze di socializzazione del familiare, e che sia impossibile provvedere diversamente. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 274 del 2019 e TAR n. 1256 del 2023.

Il onere motivazionale è particolarmente stringente. Il provvedimento deve far emergere le concrete ed effettive esigenze organizzative che impediscono l’assegnazione, così da non svuotare l’istituto: in tal senso Cons. Stato, sez. IV, n. 5550 del 2018, n. 29 del 2018, n. 3526 del 2016 e n. 3929 del 2020. Non bastano generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento degli uffici.

Applicando tali coordinate, il ricorso è fondato. L’istruttoria svolta dinanzi al C.G.A.R.S. ha accertato la disponibilità di posti nel ruolo presso i comparti provinciali interessati. Il diniego risulta perciò contraddittorio e non calibrato sui dati di fatto emersi, né sorretto da specifiche esigenze organizzative interne. Il Collegio precisa infine che, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 4549 del 2020, la presenza di altri familiari in loco non ha autonoma rilevanza motivazionale. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *