Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: nomina del commissario ad acta e spese ridotte per la serialità della controversia (TAR Lombardia n. 3042 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al riconoscimento della carta docente, una volta passata in giudicato, è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il TAR dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa. La natura seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese in misura ridotta.
Il Fatto
Un docente adiva il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il Tribunale di Varese, con sentenza passata in giudicato, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di 2.000,00 euro. Non avendo l’amministrazione provveduto all’accredito, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto al giudicato.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, al netto degli eventuali pagamenti intermedi. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, precisando che lo stesso sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 60 giorni.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, secondo cui la natura seriale delle controversie in materia di carta docente esclude la necessità di specifiche attività difensive, determinando una riduzione dei compensi. Le spese, liquidate in 800,00 euro, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.