Terzo condono: in zona vincolata sanabili solo opere senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3684 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico o ambientale è ammessa solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana n. 19/2021 ha reso inapplicabile in ambito regionale la tesi della sanabilità delle opere in presenza di vincoli relativi, sicché restano insanabili gli interventi che comportino nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza ha natura vincolante, ma il procedimento di condono si conclude con provvedimento del Comune, al quale soltanto spetta l’ordine di riduzione in pristino conseguente al diniego.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune di Lipari istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per lavori consistenti nella demolizione e ricostruzione di un preesistente ripostiglio, con cambio di destinazione d’uso in cucina e servizio, e nella trasformazione di un locale tecnico in vano abitativo destinato a camera. Le opere erano state ultimate nel gennaio 2003.

La Soprintendenza di Messina, applicando la circolare assessoriale n. 02/2022, ha negato l’autorizzazione paesaggistica e ha ordinato la rimessione in pristino. Il Comune, preso atto del parere negativo, ha respinto l’istanza di condono. La ricorrente ha impugnato il diniego, la nota soprintendentizia, la circolare e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di motivazione, formazione del silenzio-assenso e incompetenza dell’organo statale a disporre la demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo documentale: la domanda di sanatoria indica una superficie utile di metri quadri 17,80 e liquida gli oneri sulla Tabella 3, riferita alle nuove costruzioni e agli ampliamenti. Ne deriva, per tabulas, la creazione di nuovi volumi e superfici, circostanza confermata dalla stessa ricorrente.

Sul quadro normativo il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, in quanto lesivo della riserva statale in materia di ambiente, con caducazione consequenziale delle altre disposizioni. Ne consegue il superamento del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e la piena applicazione in Sicilia del limite posto dall’art. 32, comma 27, lettera d): in area vincolata sono sanabili soltanto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il Collegio conforta la lettura con le pronunce dello stesso C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e con la circolare n. 02/2022, ritenuta corretta.

Quanto alla nozione di volume e superficie in chiave paesaggistica, la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e qualsiasi superficie stabilmente utilizzabile.

Il carattere vincolato degli atti di repressione degli abusi rende superflui il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo né affidamento tutelabile. La motivazione per relationem alla circolare è adeguata. La disparità di trattamento non rileva rispetto ad atti vincolati. Il silenzio-assenso non si è formato: l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e l’art. 30 della legge regionale n. 7/2019 presuppongono la trasmissione dello schema di provvedimento, mai avvenuta, e la specialità del procedimento di condono richiama il silenzio-inadempimento dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il paesaggio è componente dell’ambiente, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 160/2021.

Accolta invece la censura sull’ordine di riduzione in pristino: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui compete l’adozione dei provvedimenti repressivi. Alla Soprintendenza spetta solo il parere vincolante. L’atto è pertanto annullato in parte qua, con compensazione delle spese per la complessità e i contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *