Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3530 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e la pretesa creditoria, se sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, va soddisfatta. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza va dichiarata e all’ente va assegnato un termine per il pagamento, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alle ricorrenti, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 12.1.2024.
L’Amministrazione non ha adempiuto. Le creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato per gli importi maturati in relazione ai contratti a tempo determinato, oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un provvedimento con efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Collegio ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da ciò deriva un limite esplicito: i conteggi del creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Misura e decorrenza degli interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che riserva alle amministrazioni un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, attivabile dal creditore solo dopo l’inutile decorso del termine. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, senza compenso. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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