Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo restauro e manutenzione (TAR Sicilia n. 2561 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, in forza dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, anche a carattere relativo, ove consistano nella creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica ha ripristinato la piena operatività del limite statale, qualificato come norma di grande riforma economico-sociale. Il diniego della Soprintendenza integra esercizio di attività vincolata, con la conseguenza che resta escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto, nonché la configurabilità del vizio di disparità di trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato mediante realizzazione di un vano soggiorno in ampliamento a un edificio preesistente, eseguito in epoca risalente. Il Comune ha concluso favorevolmente l’istruttoria urbanistica, subordinando il rilascio del titolo in sanatoria al nulla osta della Soprintendenza.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo, richiamando la circolare dipartimentale emanata all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Il ricorrente ha impugnato quel diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, chiedendo inoltre l’acquisizione documentale ex art. 63 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della L.R. Sicilia n. 19/2021, in via consequenziale gli artt. 1, secondo comma, e 2. La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della L.R. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti di rilasciabilità del titolo, incluso il comma 27, lettera d). Le disposizioni statali che individuano le tipologie non condonabili assurgono a norme di grande riforma economico-sociale.

Ne deriva che in area vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il divieto di incremento volumetrico in zona paesaggisticamente vincolata concerne qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici, interrati o fuori terra, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico.

Applicando tali principi, l’opera oggetto della domanda consiste in un vano soggiorno in ampliamento, con creazione di nuova volumetria e superficie, ricondotta nella domanda stessa alla tipologia 1, su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il carattere relativo del vincolo resta indifferente. Il diniego è dunque atto vincolato, con conseguente infondatezza della censura sull’omesso preavviso: la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi esclude gli apporti partecipativi e rende inapplicabile la regola dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 in senso favorevole al privato.

Quanto al difetto di istruttoria, il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem, ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, mediante il richiamo alla circolare dipartimentale che chiarisce l’impossibilità di assentire nuovi volumi in zona vincolata. Il Collegio esclude altresì la disparità di trattamento: il vizio è configurabile solo in presenza di situazioni identiche e di attività discrezionale, mentre nel caso di specie l’amministrazione ha esercitato un potere vincolato.

La richiesta istruttoria è respinta per mancanza di utilità. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *