Potere ispettivo e parametro di inquadramento: serve la prova della continuità aziendale (TAR Sicilia n. 3642 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo n. 124/2004 è atto amministrativo a contenuto ordinatorio, immediatamente esecutivo e lesivo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, e può estendersi alle violazioni della contrattazione collettiva, comprese le progressioni economiche. Il suo esercizio è però subordinato all’accertamento in concreto dei presupposti previsti dalla disciplina collettiva. Quando l’attribuzione del parametro superiore dipende dall’anzianità specifica maturata presso la stessa azienda, il personale ispettivo deve motivare in ordine al trasferimento d’azienda e alla continuità aziendale di cui all’art. 2112 cod. civ. e all’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997. In difetto, il provvedimento è illegittimo per difetto del presupposto e va annullato.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa di trasporto pubblico locale, ha impugnato la decisione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha parzialmente accolto il ricorso gerarchico avverso un verbale di disposizione. L’atto onerava l’impresa a riconoscere a un dipendente il parametro 175, sul presupposto di un’anzianità di servizio maturata in modo ininterrotto con decorrenza giuridica dal 23 aprile 2015. In sede gerarchica la decorrenza era stata corretta al 23 aprile 2023, confermando nel resto le prescrizioni.

La società ha sostenuto che il lavoratore era stato assunto solo dall’1 giugno 2020, senza continuità con il precedente rapporto intercorso con un ente distinto, e che il contratto individuale escludeva espressamente la continuità. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, contestando il richiamo a un verbale di primo accesso riferito a soggetto diverso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’ambito del potere esercitato. L’art. 14 decreto legislativo n. 124/2004 consente al personale ispettivo di adottare un provvedimento immediatamente esecutivo in tutti i casi di irregolarità non già presidiate da sanzioni penali o amministrative. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2778 del 21 marzo 2024, il TAR conferma che si tratta di atto definitivo e lesivo, impugnabile davanti al giudice amministrativo, e che il potere si estende alle violazioni dei contratti collettivi, con funzione anche deflattiva.

Il passaggio decisivo riguarda però il presupposto concreto. Il verbale di accordo sindacale del 31 maggio 2022 richiama l’art. 2 dell’Accordo Nazionale “Autoferrotranvieri – Mobilità” del 27 novembre 2000, secondo cui l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore è computata solo nei casi previsti dall’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall’art. 2112 cod. civ., e l’effettivo svolgimento delle mansioni caratteristiche è condizione necessaria per il parametro superiore.

Per il Collegio non rileva dunque la generica anzianità di servizio, fatta salva dal nuovo contratto ai fini degli scatti, ma l’anzianità specifica di guida effettiva, da maturare presso la stessa azienda, salvi appunto i casi di trasferimento e continuità aziendale. Nel caso concreto la continuità risulta espressamente esclusa nel contratto di lavoro sottoscritto con la ricorrente.

Il provvedimento impugnato non motiva in ordine a tale presupposto, che deve essere oggetto di accertamento in fatto secondo i canoni dell’art. 2112 cod. civ.. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto, e le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni decise.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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