Terzo condono in zona vincolata: no alla sanatoria di nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2874 del 16.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, è ammesso nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico solo per gli interventi di minore rilevanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e non per le opere che comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha ripristinato la piena applicabilità dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Ai fini paesaggistici il divieto di incremento dei volumi opera per qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra. Il provvedimento che nega la sanatoria è atto vincolato e non richiede né comparazione dell’interesse pubblico con quello privato, né comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile per civile abitazione nel Comune di Lipari, isola di Vulcano, ha chiesto alla Soprintendenza il nulla-osta paesaggistico in relazione a un fabbricato realizzato prima del 1994, per il quale aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 e, successivamente, ai sensi della legge n. 326/2003.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha opposto diniego, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. La ricorrente ha impugnato il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, deducendo l’erronea applicazione della disciplina, l’assenza di nuovi volumi, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione di compatibilità paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.

Da qui la conseguenza: nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le opere abusive in area vincolata sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie minori e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Sul piano paesaggistico la Corte esclude ogni distinzione: il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnica o interrata, e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Nel caso concreto l’istanza di condono descrive cordoli di coronamento, solaio di copertura e nuovi muri portanti, con oblazione calcolata su una superficie utile residenziale: elementi che, secondo il Collegio, integrano nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, da valutare nella loro unitarietà.

Quanto alle censure procedimentali, il TAR osserva che in materia di repressione degli abusi edilizi il provvedimento è atto vincolato: non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con l’interesse privato, né comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente l’indicazione degli abusi. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è pertanto adeguata. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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