Avviso di avvio del procedimento dovuto anche per l’ordine di demolizione vincolato (C.G.A.R.S. n. 346 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è provvedimento vincolato e a contenuto predeterminato, che prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa e può essere rivolto al proprietario attuale anche se non responsabile dell’abuso, in quanto l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’ordine ha funzione ripristinatoria. Tuttavia la natura vincolata non esclude l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990: la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta quando il contraddittorio con il privato avrebbe potuto integrare una istruttoria carente o consentire all’amministrazione una ricostruzione dei fatti tecnicamente più corretta. In tali casi l’omissione della comunicazione non integra un vizio meramente formale e determina l’illegittimità del provvedimento, salvo che l’amministrazione provi, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso.
Il Fatto
L’appellante, proprietario di un villino acquistato nel 2008, impugnava davanti al TAR Sicilia l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune nel luglio 2008, il successivo accertamento di inottemperanza e gli atti connessi. Egli deduceva di non essere l’autore degli abusi, essendo stato assolto in sede penale, e che le opere erano state realizzate prima del suo acquisto e in parte già sanate con concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla dante causa.
Il TAR accoglieva solo parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine demolitorio in ragione della sua natura oggettiva e reale. Da qui l’appello, con cui si contesta la carenza di istruttoria, l’erronea individuazione delle opere abusive e la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i primi motivi, ribadendo che l’ordine di demolizione è rivolto a chiunque abbia un rapporto qualificato con il bene, indipendentemente dalla responsabilità dell’abuso. L’ordinanza può quindi essere emanata nei confronti del proprietario attuale, restando salve le azioni di rivalsa nei rapporti interni.
Su questa base, però, il provvedimento impugnato risulta viziato da carenza di istruttoria: esso ha ingiunto la demolizione anche di opere che, secondo la relazione tecnica, erano state realizzate sin dal 1976 e già regolarizzate con la concessione edilizia in sanatoria ottenuta dalla dante causa.
Il punto centrale riguarda la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Collegio riconosce che l’ordine di demolizione è atto tipizzato e vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse pubblico né motivazione sulla sua sussistenza. Tuttavia nessuna norma esclude l’applicazione dell’avviso di avvio in materia edilizia, e la partecipazione procedimentale può risultare utile proprio nelle situazioni complesse e dilatate nel tempo.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2443 del 2000, CGARS n. 750 del 2020, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1759 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1476 del 2010, la Corte afferma che l’obbligo di avviso sussiste anche per i provvedimenti vincolati, poiché la pretesa partecipativa investe l’accertamento dei presupposti. Nel caso concreto il contraddittorio avrebbe consentito di individuare con esattezza le parti abusive, l’autore dell’abuso e la natura degli interventi minori, forse rientranti nell’edilizia libera.
Il Collegio esclude che ricorra la prova di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, permanendo il dubbio che una più attenta istruttoria avrebbe condotto a un provvedimento diverso. Il motivo è accolto, gli altri sono assorbiti e l’ordinanza di demolizione è annullata.
Nota della Redazione
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