Il terzo può impugnare il diniego comunale di verifica sulla SCIA (TAR Lombardia n. 2227 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile: il terzo che ne contesti l’intervento deve sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Ove invece l’amministrazione adotti un provvedimento espresso di diniego all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi di cui all’art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990, quel diniego è lesivo e va impugnato con l’azione generale di annullamento. Il termine per la sollecitazione e per il ricorso decorre secondo le regole generali sulla conoscenza del titolo edilizio, che, in difetto di prova contraria, si presume acquisita con il completamento dei lavori. Il diniego fondato su una variante mai presentata è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria, e il manufatto realizzato in difformità dal progetto asseverato resta privo di titolo abilitativo.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile confinante, si avvede dell’avvio di lavori per la realizzazione di un portico destinato a ricovero auto sulla proprietà dei vicini. Tramite un professionista incaricato presenta istanza di accesso agli atti e scopre che i controinteressati hanno depositato una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. n. 380/2001 per un manufatto chiuso su tre lati, con una parete a confine e a distanza inferiore ai dieci metri dall’edificio finestrato del ricorrente.
Dopo una diffida, il Comune respinge la richiesta di attivazione dei poteri inibitori, rilevando che i controinteressati avrebbero presentato una variante per una tettoia aperta sui quattro lati. Il ricorrente impugna la nota comunale davanti al TAR, censurando la violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 e l’illegittimità della SCIA. Il Comune e i controinteressati eccepiscono tardività e difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di annullamento della SCIA. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2019, il TAR ricorda che il comma 6-ter dell’art. 19 l. n. 241/1990 ha chiarito la natura privatistica della segnalazione, non qualificabile come autorizzazione implicita impugnabile dal terzo.
Il perimetro del giudizio resta però circoscritto alla nota dell’08.11.2022, che il TAR qualifica come provvedimento espresso di diniego. Il terzo è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo; se l’amministrazione tace opera l’azione avverso il silenzio, ma se provvede negativamente quel diniego è autonomamente lesivo e va impugnato ex art. 29 c.p.a. L’eccezione di inammissibilità è respinta.
Infondata è anche l’eccezione di tardività. Il termine decorre, di regola, dal completamento dei lavori, salvo prova di conoscenza anticipata. Poiché l’accesso è del 13.10.2022 e la sollecitazione del 29.10.2022, il ricorrente ha osservato i termini dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990.
Quanto all’interesse, il TAR richiama l’ordinanza della Cassazione n. 28147 del 2022: l’obbligo dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti vale anche quando le pareti sono di altezza diversa, purché si fronteggino entro il segmento di frontistanza. La differenza di piano non esclude quindi l’interesse.
Nel merito il ricorso è accolto. Il Comune ha respinto l’istanza sul presupposto di una variante in corso d’opera mai presentata: il diniego poggia su un presupposto insussistente. Inoltre il manufatto realizzato, parzialmente aperto e difforme dal progetto asseverato, è privo di titolo abilitativo. Restano assorbite le censure sul merito edilizio, non essendosi il Comune pronunciato. La nota è annullata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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