Il vincolo di inedificabilità della Valle dei Templi non è espropriativo (C.G.A.R.S. n. 32 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta che grava sulle aree comprese nel perimetro del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento trova la propria fonte direttamente nella legge e negli atti ministeriali da essa previsti. La semplificazione normativa operata dal d.lgs. n. 179/2009 ha espressamente salvato dall’abrogazione l’art. 2-bis del d.l. n. 590/1966, nel testo risultante dalla legge di conversione, con la conseguenza che il d.m. 16 maggio 1968 e il successivo d.m. 7 ottobre 1971 conservano piena efficacia. Il vincolo così posto non ha contenuto espropriativo né è preordinato all’espropriazione, ma costituisce limite legale alla potestà edificatoria posto a tutela dei beni culturali e del paesaggio. Ne deriva che la sua imposizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la ponderazione degli interessi già compiuta dal legislatore.
Il Fatto
La parte appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento le aveva ingiunto la rimozione di opere realizzate in un’area ricadente nella zona A del d.m. 16 maggio 1968 e del d.P.R.S. n. 91/1991, qualificata come zona di inedificabilità assoluta della Valle dei Templi. Unitamente a tale atto erano stati impugnati l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, il decreto dirigenziale regionale del 4 giugno 2012 e l’eventuale provvedimento di apposizione del vincolo.
Il TAR, richiamando precedenti pronunce sullo stesso territorio, aveva respinto il ricorso. La parte ha proposto appello, riproponendo le doglianze di primo grado e deducendo la caducazione del vincolo statale per effetto dell’abrogazione del suo presupposto legislativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella sussistenza, anche ratione temporis, di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area interessata. L’appellante sosteneva che il d.m. 16 maggio 1968 fosse venuto meno per effetto dell’art. 24 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che avrebbe abrogato l’art. 2-bis del d.l. n. 590/1966.
La Corte, richiamando le proprie precedenti decisioni CGARS n. 760/2023 e CGARS n. 644/2022, ricostruisce l’evoluzione normativa del sito. Rileva che il d.lgs. n. 179/2009 ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell’art. 2-bis, cosicché le norme di semplificazione non hanno abrogato il decreto ministeriale del 1968. Non rileva che la legge di conversione non sia stata esplicitamente salvata, perché il legislatore ha inteso salvare la disposizione nel testo risultante dalla conversione.
Sul punto il Collegio richiama anche Cass. pen., Sez. III, n. 36853 del 4 settembre 2014, che ha escluso l’abrogazione dell’art. 2-bis. Il regime di tutela resta dunque ricondotto al d.m. 16 maggio 1968, poi integrato dal d.P.R.S. n. 91/1991 e dalla l.r. n. 20/2000, istitutiva del Parco archeologico.
Il Collegio esclude la violazione degli art. 7 della l. n. 241/1990 e art. 8 della l.r. n. 10/1991: il vincolo discende da un provvedimento legislativo e la ponderazione degli interessi pubblici e privati è già stata operata dal legislatore, rendendo inutile il coinvolgimento procedimentale del privato.
Quanto alla pretesa natura espropriativa, la Corte ritiene che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree del Parco sia sancito nell’interesse pubblico dalle normative richiamate, che rendono il suolo legalmente inedificabile. Esso non ha contenuto espropriativo né è preordinato all’espropriazione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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