Affidamento incolpevole escluso se l’impegno dell’amministrazione è solo strumentale (C.G.A.R.S. n. 21 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di diritto amministrativo è configurabile un affidamento del privato sul corretto esercizio del pubblico potere, tutelabile in via risarcitoria quando sia ragionevole e incolpevole. L’affidamento non è tale se l’amministrazione si sia limitata ad assumere un impegno di carattere strumentale, consistente nel sottoporre la proposta al Consiglio comunale per l’esame e l’eventuale approvazione, senza alcuna determinazione favorevole sul bene della vita. La frustrazione dell’aspettativa è risarcibile solo se la condotta dell’amministrazione sia scorretta o contraria a buona fede e se il convincimento del privato sull’esito favorevole trovi oggettivo fondamento nelle circostanze.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione a un programma costruttivo ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22 del 1996, articolato in quattro lotti ricadenti in zona “E” del Piano Regolatore Generale, offrendo a scomputo la realizzazione di opere di urbanizzazione. Dopo una prima interlocuzione nella quale l’amministrazione aveva rappresentato l’esaurimento delle aree destinate all’edilizia economica e popolare, la società ha riformulato la richiesta. Il Consiglio comunale ha respinto la proposta con delibera del 27 dicembre 2012.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 895 del 22 marzo 2021 ha accolto la domanda di annullamento del successivo provvedimento di diniego, ma ha respinto quella risarcitoria e compensato le spese. La società ha proposto appello in relazione ai soli capi di reiezione del risarcimento e di compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 29 novembre 2021, che ha ricostruito il perimetro della responsabilità per lesione dell’affidamento. Le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti e autonomi, sicché l’annullamento dell’atto non esclude di per sé la responsabilità dell’amministrazione. L’affidamento tutelabile deve però essere ragionevole, id est incolpevole, e fondarsi su una situazione di apparenza creata dall’amministrazione.

Applicando tali coordinate, il C.G.A.R.S. esclude anzitutto che le due note sindacali richiamate dall’appellante integrino una condotta scorretta o contraria al canone di buona fede. Dal loro tenore letterale emerge soltanto l’interesse dell’amministrazione alla realizzazione di strutture per l’Arma dei Carabinieri e la richiesta di conoscere la persistenza della disponibilità della società, con l’impegno, una volta presentato il programma rimodulato, a sottoporlo al Consiglio comunale per l’esame e l’eventuale approvazione.

Si tratta, osserva la Corte, di un impegno di chiara matrice strumentale e non finalistica. Esso non contiene alcuna determinazione sul bene della vita e non può quindi fondare un convincimento tutelabile sull’esito favorevole del procedimento. L’eventuale affidamento riposto dall’appellante sulla approvazione della variante al PRG è pertanto non ragionevole e, dunque, colpevole.

Quanto alle ragioni del diniego, il Collegio rileva che l’amministrazione ha svolto una istruttoria necessaria e approfondita, dalla quale è emerso il contrasto tra la localizzazione proposta in zona “E” e la legge regionale n. 22 del 1996, essendo disponibili aree in zona “C”. Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese, è dichiarato infondato, avendo il primo giudice correttamente valorizzato la soccombenza reciproca. L’appello è respinto integralmente, con compensazione delle spese del grado rispetto alle amministrazioni regionali costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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