Limite al rimborso per prestazioni erogate da strutture sanitarie non accreditate (Cons. Stato n. 9465 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del rispetto del budget assegnato, dettato per le strutture accreditate ex d.lgs. n. 502/1992, si estende a qualunque operatore titolare di rapporto concessorio con il SSR, in ragione dell’analogo mandato funzionale e delle invariate esigenze di controllo della spesa sanitaria. Gli accantonamenti previsti in favore delle strutture subentrate a un consorzio sospeso non rispondono a una logica di rimborso integrale dei costi, ma costituiscono stanziamenti destinati all’assegnazione di un tetto di spesa da determinarsi all’esito dell’accreditamento. Nel periodo anteriore al rilascio del titolo, la remunerazione resta contenuta entro il limite massimo non superabile rappresentato dalla tariffa regionale. È pertanto legittimo il provvedimento aziendale che fissa il tetto di finanziamento per l’anno in corso e applica la decurtazione percentuale prevista dal decreto commissariale, nonché la determinazione che assume lo storico di spesa dell’anno precedente quale base di calcolo. La fissazione dei tetti in corso d’anno, pur apparentemente in distonia con la finalità preventiva della programmazione, è conseguenza fisiologica dei tempi procedimentali di definizione dei fondi.

Il Fatto

La controversia origina dalla sospensione dell’attività di riabilitazione di un consorzio e dalla costituzione di una nuova società, cui subentrano, in esito ad accordo con la Regione, le attività del consorzio, con l’intesa che sarebbero stati rimborsati i costi sostenuti. Le modalità di pagamento passano nel 2008 dal rimborso a piè di lista al pagamento a tariffa secondo il prezziario regionale. Nel 2010 la Regione conferma l’autorizzazione senza limiti di spesa mediante il sistema dell’accantonamento finanziario; questo cessa nel 2015, quando un decreto commissariale definisce il livello massimo di finanziamento per le prestazioni delle strutture private accreditate.

La società impugna il decreto davanti al TAR Lazio, che rigetta l’istanza cautelare e, nel merito, respinge il ricorso. La sentenza ritiene infondate le censure, qualificando il rapporto come atipico o extra ordinem e ritenendo superato il sistema dell’accantonamento. Propone appello la società, chiedendo il rimborso integrale delle prestazioni erogate nel 2016 senza decurtazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, non ricorrendo ragioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e conferma l’infondatezza dell’appello. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza n. 3519/2019 della Sezione Terza, resa su ricorso analogo e confermata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 690/2021, che già aveva ricostruito la relazione tra tetti di spesa e accantonamenti.

La Corte chiarisce che gli accantonamenti sono stati previsti al fine di assegnare un tetto di spesa solo all’esito del rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento, e non per il rimborso integrale dei costi. La metodica dell’acconto prevista dalla d.G.R. n. 604/2006 non coincide con quella degli accantonamenti, e la sovrapposizione tra i due concetti è definita impropria e fuorviante. Il punto di cesura è individuato nella deliberazione che ha ricondotto i rapporti atipici nei limiti delle tariffe regionali e dell’accertato svolgimento delle prestazioni.

Quanto alla decurtazione applicata dall’azienda sanitaria, il Collegio condivide la tesi delle resistenti: la delibera costituisce mera applicazione del decreto commissariale e il discrimine tra rapporti pregressi e futuri è rappresentato dal rilascio del titolo di accreditamento, avvenuto solo nel 2017. Sono dunque pregressi anche i rapporti dell’anno 2016. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 3/2012 conferma la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alla spesa sanitaria, coerenti con le esigenze di equilibrio finanziario e con il nucleo irriducibile del diritto alla salute.

In conclusione, non è illegittimo il provvedimento aziendale che ha disposto un limite ai finanziamenti destinati alle prestazioni dell’appellante nel 2016; l’azienda non è tenuta al pagamento integrale e la decurtazione è corretta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *