Sanzione pecuniaria edilizia tra irretroattività e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Trentino-Alto Adige n. 272 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 88, comma 5, L.P. n. 9/2018 non si applica all’illecito omissivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione quando il termine di novanta giorni sia già spirato prima dell’entrata in vigore della disposizione. L’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale costituisce effetto già verificatosi ope legis alla scadenza del termine assegnato e l’atto che lo accerta ha natura meramente dichiarativa. La carente o erronea indicazione degli estremi normativi nel provvedimento non ne determina l’illegittimità, ove restino individuabili presupposti di fatto e ragioni di diritto. Il principio di proporzionalità non è invocabile quando l’ordine riguardi un’area distinta dall’immobile adibito ad abituale dimora. La divergenza sensibile tra superficie indicata nella comunicazione di avvio del procedimento e quella determinata nel provvedimento finale integra contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una particella edilizia, otteneva una concessione per demolizione e ricostruzione della casa di abitazione e, in corso d’opera, tre concessioni in variante riguardanti la sistemazione esterna dell’area. La concessione in sanatoria veniva annullata dal T.R.G.A. di Bolzano, con decisione confermata dal Consiglio di Stato. Seguiva l’ordine di demolizione e ripristino, non ottemperato nei termini, e quindi il provvedimento sindacale di acquisizione gratuita di una superficie di 216 mq e di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 88 L.P. n. 9/2018.

La ricorrente impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, deducendo l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, l’errata qualificazione dell’abuso e la violazione delle garanzie procedimentali. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità quanto alla sanzione reale: la ricorrente non chiarisce in che termini la disciplina sopravvenuta si ponga in discontinuità rispetto alla previgente. Il raffronto tra l’art. 88, comma 3, L.P. n. 9/2018 e l’art. 81, comma 1, L.P. n. 13/1997 mostra una sostanziale sovrapponibilità testuale, con la sola aggiunta della proroga di trenta giorni.

Il richiamo alla normativa sopravvenuta è quindi irrilevante e al più un mero refuso, inidoneo a integrare un vizio di legittimità, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato richiamato nel testo. L’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa di un effetto acquisitivo già maturato. Ne deriva il superamento anche del dedotto vulnus all’art. 25, comma 2, Cost., norma riferita al solo settore penale.

È invece fondata la censura sulla sanzione pecuniaria. L’illecito omissivo si consuma con lo spirare del termine di novanta giorni assegnato con l’ingiunzione, dunque in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione che la introduce. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la sanzione presuppone l’accertamento dell’inottemperanza e opera il principio di irretroattività desumibile dall’art. 1 legge n. 689/1981. Il successivo ordine in rinnovazione è atto meramente confermativo e non consente di aggirare tale principio.

Il secondo motivo è respinto. Le opere contestate, quali muri di contenimento di altezza superiore a quella assentita, costituiscono costruzioni autonome e variazioni essenziali, non mere difformità parziali: non operano quindi gli art. 94 e art. 89 L.P. n. 9/2018. La condotta inottemperante presenta profili di particolare gravità e il principio di proporzionalità non è invocabile per un’area distinta dall’abituale dimora. Nessun contrasto con l’art. 42 Cost., alla luce della funzione sociale della proprietà.

È fondato il terzo motivo: la comunicazione di avvio indicava 149,14 mq, il provvedimento finale 216 mq, con scostamento superiore al 40% e senza adeguata giustificazione. La determinazione contrasta con il preannuncio procedimentale e difetta di motivazione. Il provvedimento è annullato per una nuova valutazione dell’entità dell’area. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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