Abuso del diritto e richieste massive escludono l’accesso documentale, civico e ambientale (Cons. Stato n. 9470 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abuso del diritto costituisce una figura trasversale dell’ordinamento, declinazione del principio di buona fede e attuazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e opera come limite interno all’esercizio delle situazioni giuridiche di vantaggio. Esso consente di respingere le richieste di accesso manifestamente onerose, sproporzionate, massive, vessatorie o pretestuose, valutate secondo parametri oggettivi e prescindendo dai motivi psichici del richiedente. Il limite vale per l’accesso documentale, per l’accesso civico e per l’accesso alle informazioni ambientali: in quest’ultimo ambito, pur non richiedendosi la dimostrazione di uno specifico interesse, resta ferma l’esclusione delle istanze irragionevoli o espresse in termini eccessivamente generici. La conferma di una sola delle ragioni giustificatrici del diniego, in un provvedimento plurimotivato, è sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi ambientali ha presentato a una società in house partecipata da enti locali un’istanza di ostensione articolata su undici punti. La richiesta riguardava, tra l’altro, la documentazione delle valutazioni degli enti soci sull’affidamento e sul mantenimento della gestione in house, gli atti del controllo analogo, il piano industriale e la corrispondenza con autorità indipendenti. L’istante ha fondato la domanda sull’accesso documentale ex legge n. 241 del 1990, sull’accesso civico ex d.lgs. n. 33 del 2013 e sull’accesso ambientale ex d.lgs. n. 195 del 2005.

La società destinataria ha negato l’accesso con provvedimento dell’ottobre 2023. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 347 del 12 febbraio 2024, ha respinto il ricorso e compensato le spese. L’istante ha proposto appello con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, ha ritenuto superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati ed è passato direttamente ai motivi, di palese infondatezza, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015.

Il nucleo argomentativo è l’abuso del diritto. Muovendo dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria sull’accesso civico, il Consiglio di Stato qualifica il divieto di richieste manifestamente onerose, massive, vessatorie o pretestuose come applicazione di una categoria generale, limite interno a ogni situazione di vantaggio. L’abuso è presentato come declinazione della buona fede e dell’art. 2 Cost., con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 7435 del 2024 e a Cass. civ., Sez. Un., n. 2767 del 2023. La funzione è correggere lo strictum jus e impedire che pretese oggettivamente sproporzionate o emulative trovino riconoscimento pur formalmente fondate su una norma.

Su questa base il Collegio conferma il giudizio del TAR: l’istanza, riportata integralmente per renderne evidente il carattere massivo, è generica nel numero degli atti, raggruppati per categorie suscettibili di comprendere documenti compositi, e non delimita alcun ambito temporale. Nemmeno in appello l’istante ha indicato quale punto si sottragga a tale qualificazione: anche per i documenti selezionati resta indefinito il numero e manca il riferimento temporale. La qualificazione vale per tutte le tipologie di accesso invocate.

Il secondo motivo è respinto per difetto di attualità e concretezza dell’interesse nell’accesso documentale, fondandosi la richiesta su un accrescimento futuro e solo potenziale delle attività gestite. Il quarto motivo è respinto perché l’istanza ambientale non è sufficientemente specifica: il d.lgs. n. 195 del 2005 impone che la richiesta sia riferita alle matrici ambientali e ai fattori dell’ambiente, mentre qui non è chiarito il risvolto ambientale dei documenti societari richiesti, emergendo anzi un interesse di natura diversa (Cons. Stato, Sez. III, n. 4636 del 2015; Sez. IV, n. 2635 del 2023).

L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata con diversa motivazione, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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