Sgombero di immobile confiscato è atto dovuto e vincolato (Cons. Stato n. 5885 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta divenuta definitiva la confisca, l’ordinanza di sgombero dell’immobile che ne è oggetto costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo: l’Agenzia deve assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato il bene per la successiva destinazione a finalità istituzionali, sottraendolo ai soggetti nei cui confronti è stata applicata la misura patrimoniale. Il provvedimento è vincolato ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 823, comma 2, cod. civ., e non necessita di ulteriore motivazione. Di regola la comunicazione di avvio del procedimento è superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché la partecipazione dei destinatari non potrebbe indurre l’Amministrazione a determinazioni diverse. Sussiste la competenza dirigenziale per l’adozione dei provvedimenti di autotutela esecutiva del tipo di quello censurato.
Il Fatto
Gli appellanti occupavano un immobile già di proprietà di un soggetto destinatario di confisca, disposta con decreto del Tribunale di Caltanissetta. L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ne aveva ordinato il rilascio. Gli occupanti impugnavano il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso qualificando lo sgombero come atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale alla confisca definitiva.
Proposto appello, la parte deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’incompetenza del dirigente all’adozione dell’ordinanza e il difetto di istruttoria, invocando anche la tutela dei minori conviventi e l’assenza di altro immobile abitativo. L’Agenzia resisteva sostenendo il proprio dovere di acquisire materialmente il bene, anche senza previa destinazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione generale dell’atto. Il provvedimento di sgombero è, per sua natura, vincolato in forza dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 823, comma 2, cod. civ.. Il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, neppure temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. Il regime giuridico della res confiscata è così assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato.
Da qui la conseguenza sull’obbligo motivazionale: l’ordinanza di sgombero è esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato il bene per la successiva destinazione istituzionale e sociale. Il provvedimento, pertanto, non necessita di ulteriore motivazione.
Sul primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consiglio di Stato conferma l’indirizzo consolidato in materia: a seguito della definitività della confisca, lo sgombero costituisce atto dovuto e vincolato rispetto al quale la comunicazione si appalesa superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione dei destinatari indurre l’Amministrazione a determinazioni diverse, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione.
Il Collegio aggiunge una considerazione di ordine probatorio: gli appellanti non hanno fornito neanche un principio di prova di come la partecipazione avrebbe potuto condurre a conclusioni differenti. Non vale, in tal senso, il richiamo all’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, che attiene all’esecuzione del provvedimento e non alla fase che ne precede l’adozione, né l’evocazione di un possibile contratto di locazione transitoria, rimesso all’autonomia negoziale non coercibile dell’Amministrazione su un bene già transitato nel suo patrimonio.
Quanto alla competenza, la Corte non si discosta dalla pregressa giurisprudenza della Sezione, che ha già affermato la piena sussistenza della competenza dirigenziale in relazione all’adozione di provvedimenti di autotutela esecutiva del tipo di quello censurato. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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