Tettoia in legno per ricovero equino in edilizia libera, non serve titolo (TAR Marche n. 844 del 02.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tettoia in legno di ridotte dimensioni, priva di ancoraggio stabile al suolo, realizzata con materiali naturali e aperta su tutti i lati è opera di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001 e del punto 47 dell’allegato A al D.M. 2 marzo 2018, che ricomprende i ricoveri per animali domestici. L’assenza di volumetria e di inamovibilità del manufatto esclude la necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. La circostanza che il cavallo non sia qualificabile come animale domestico secondo il Glossario Unico non muta la valutazione edilizia, ove le dimensioni del manufatto siano del tutto analoghe a quelle di un pollaio. Le esigenze di benessere animale non consentono violazioni della normativa urbanistica, ma nel bilanciamento non possono neppure giustificare l’ordine di demolizione di un’opera irrilevante sotto il profilo edilizio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento nel Comune di Urbania, prendeva in affitto due piccoli appezzamenti per coltivare un orto e accogliervi un cavallo ricevuto in regalo. A seguito di allagamenti dei terreni, e per garantire un riparo all’animale, realizzava una tettoia in legno di modeste dimensioni. Prima dell’intervento interpellava la Polizia Municipale e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ottenendo rassicurazioni circa l’irrilevanza paesaggistica dell’opera.

Il Comune di Urbania, con ordinanza n. 8 del 13 marzo 2023, accertava l’esecuzione delle opere in assenza di titolo abilitativo e in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo ambientale “Monte Nerone”, ingiungendo alla proprietaria e alla conduttrice la rimozione dei manufatti. L’istanza di annullamento in autotutela non aveva seguito, così la conduttrice impugnava l’ordinanza limitatamente alla tettoia. Il Comune non si costituiva; il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e disponeva istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, pur non condividendo tutte le censure. Quanto alle doglianze fondate sulla L.R. Marche n. 10/1997 in materia di protezione degli animali, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 404/2022 e rileva che il cavallo non è qualificabile come animale domestico ai fini del Glossario Unico per l’Edilizia. Le esigenze di benessere animale, per quanto condivisibili, non possono comunque consentire violazioni della normativa urbanistico-edilizia.

Sono invece fondate le censure di carattere edilizio. Il manufatto è di ridotte dimensioni, non ancorato stabilmente al suolo, realizzato con materiali naturali e soprattutto aperto su tutti i lati: non crea volumetria e non presenta i caratteri dell’inamovibilità. La ricorrente si era inoltre premunita verificando ex ante i profili paesaggistici con la Soprintendenza competente.

Il Tribunale riconduce quindi l’opera al combinato disposto tra l’art. 6 del T.U. n. 380/2001 e il punto 47 dell’allegato A al D.M. 2 marzo 2018. La circostanza che non si tratti di animale domestico non preclude l’applicazione della disciplina dell’edilizia libera: sul piano dimensionale la tettoia è del tutto paragonabile a un pollaio o ad altro ricovero per animali. Ciò differenzia la fattispecie da quella decisa con la sentenza n. 404/2022, dove venivano in rilievo manufatti destinati a un numero indefinito di cavalli e di dimensioni rilevanti.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese sono dichiarate irripetibili in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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