Ordine di demolizione parco: necessaria l’esatta individuazione grafica delle opere (TAR Toscana n. 121 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione emanato dall’Ente Parco costituisce espressione di un potere di natura vincolata, il cui esercizio non richiede alcun onere di motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito. Grava sull’amministrazione l’onere di esatta individuazione grafica delle opere da rimuovere: il generico riferimento alla particella catastale è sufficiente solo quando l’identificazione del manufatto non sia in contestazione o emerga in modo palese. Se sulla particella indicata insistono più opere, la genericità dell’individuazione si traduce in un vizio di motivazione e di istruttoria. Le garanzie partecipative proprie delle sanzioni pecuniarie non si estendono alla disciplina autonoma dell’ordine di ripristino. Il vizio di incompetenza relativa è qualificabile come vizio dell’organizzazione ed è non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’abitazione e di un terreno ricadenti nell’area del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, impugnavano l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino adottata dal Presidente dell’Ente a seguito di un sopralluogo nel corso del quale erano state accertate alcune opere asseritamente abusive: due tettoie, una pedana in legno con vasca e una struttura in metallo zincato con coperture.

Deducevano la mancanza di contraddittorio, l’assenza di regime protettivo sull’area, la legittimità di taluni manufatti in quanto assentiti e condonati, il difetto di motivazione sull’individuazione delle opere, l’incompetenza del Presidente dell’Ente e l’illegittimità dell’inserimento dell’area tra quelle contigue al Parco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sul contraddittorio: i principi invocati riguardano le sanzioni amministrative pecuniarie, mentre l’ordine di demolizione è soggetto a una disciplina autonoma che non contempla le medesime garanzie partecipative, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2026 del 2019. L’art. 62 del regolamento dell’Ente Parco si riferisce, del resto, alle sole sanzioni pecuniarie.

Quanto alla natura dell’area, il Tribunale ritiene superfluo verificare l’esistenza di un regime di tutela, perché gli interventi sanzionati non rientrano in alcuna ipotesi di esenzione dal titolo edilizio e sono abusivi a prescindere dallo statuto urbanistico del terreno. Le tettoie non hanno carattere temporaneo e, per dimensioni, non sono qualificabili come piccoli manufatti accessori ai sensi degli artt. 136 e 137 della L.R.T. 65/2014; la pedana con vasca è struttura in muratura e non rientra nell’edilizia libera.

Sul diverso gruppo di opere, il Collegio enuclea il principio centrale: l’esatta individuazione dei manufatti è onere dell’amministrazione e non può essere assolto col solo richiamo alla particella catastale. La genericità non vizia l’atto quando l’opera è incontestata o emerga palesemente; ma se sulla particella vi sono più manufatti, essa si traduce in vizio di motivazione e istruttoria. Poiché i ricorrenti avevano provato la presenza di opere legittimamente assentite nella stessa area, l’ordinanza non consente di stabilire se si tratti delle medesime consistenze.

La qualificazione urbanistica delle aree è invece irrilevante, come l’omessa motivazione sul vulnus ambientale, trattandosi di potere vincolato. Infondate le censure su sproporzione, acquisizione ex lege e termine di sessanta giorni, poiché l’art. 29, comma 2, legge n. 394/1991 impone un termine congruo e non fisso. L’incompetenza del Presidente non annulla l’atto per la clausola di salvezza dell’art. 21-octies, applicabile al vizio dell’organizzazione secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8846 del 2022. La censura sull’art. 30.3 delle NTA è irricevibile perché tardiva rispetto alla pubblicazione del 2009.

Il ricorso è quindi accolto in parte: l’ordinanza è annullata limitatamente alla struttura in metallo zincato e alle annesse coperture, con rinvio all’amministrazione per la verifica dell’avvenuta legittimazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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