Archiviazione penale non impedisce il divieto prefettizio di detenzione armi (TAR Lombardia n. 359 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS prescinde da un accertato abuso e richiede una sola erosione, anche minima, dell’affidabilità del soggetto. Il giudizio sotteso non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’attitudine all’uso corretto delle armi e sull’assenza di rischio di abusi, ed è più stringente del giudizio penale. Ne consegue che l’archiviazione del procedimento penale non vincola l’Amministrazione, la quale conserva un autonomo potere valutativo dei fatti a fini di sicurezza pubblica. Le circostanze non sufficienti a integrare il reato oltre ogni ragionevole dubbio possono assumere rilievo ai fini del provvedimento preventivo.
Il Fatto
La Legione Carabinieri Lombardia segnalava alla Prefettura di Bergamo dubbi sulla persistenza dei requisiti per la detenzione di armi in capo a un soggetto deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia. Con decreto del 1.06.2021 la Prefettura imponeva, previa comunicazione di avvio del procedimento rimasta senza riscontro, il divieto di detenere armi, munizioni e altre materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR, chiedendone la sospensione. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 415 del 2.12.2021. Il ricorrente censurava il decreto per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in ragione dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale per maltrattamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: per l’adozione del divieto non è necessario un abuso oggettivamente accertato, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto, da valutare nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o arbitrarietà (Consiglio di Stato sez. III n. 5864 del 2011). Il giudizio sotteso al provvedimento non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, e può ritenersi più stringente del primo, potendo fondarsi su situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato sez. III n. 1972 del 2019; Cons. di Stato n. 6508 del 2023).
Da ciò deriva che il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi si colloca su un piano differente rispetto all’accertamento del reato. L’archiviazione non esclude pertanto l’autonoma valutazione amministrativa dei fatti che hanno determinato il deferimento, in chiave di tutela della sicurezza pubblica.
Nel caso concreto il divieto risulta congruamente motivato per relationem sulla base della segnalazione dei Carabinieri del 21.01.2021, che riferiva di violenza psicologica e fisica, accompagnata da minaccia di morte, nei confronti della moglie. Tali circostanze, non contestate espressamente dal ricorrente, sono state ritenute espressione di inaffidabilità nell’uso delle armi.
Il Collegio osserva che le circostanze non risultano superate da un diverso accertamento contenuto nella richiesta di archiviazione del p.m. e nel decreto del gip. Quei provvedimenti si fondano sul presumibile mancato apporto probatorio e collaborativo della persona offesa e sulla sua volontà di non presentare denuncia o querela. Le circostanze di fatto, sebbene non sufficienti a integrare il reato nella sede penale, ove vige la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, possono assumere autonomo rilievo ai fini del provvedimento di divieto, di natura preventiva e cautelare.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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