Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1137 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di ogni altra domanda correlata al giudicato stesso. Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine, riservando la nomina del Commissario ad acta all’eventualità che l’inerzia si protragga. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della sezione. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 620 del 20 marzo 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata all’Amministrazione in copia conforme ai fini dell’esecuzione in data 22 marzo 2024 e passata in giudicato. Con quella decisione era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico della “Carta del docente” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.

Lamentando il persistente inadempimento, il ricorrente ha chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e ne delimita l’ambito alla stretta esecuzione del giudicato, escludendo la cognizione di qualsiasi domanda ulteriore, ancorché correlata al giudicato medesimo.

Il giudice amministrativo verifica anzitutto i presupposti processuali. La notifica del titolo in copia attestata conforme, avvenuta il 22 marzo 2024, integra la condizione dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che subordina l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La cosa giudicata è comprovata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm. dalla certificazione del Tribunale di Trani del 28 luglio 2024.

Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia. Su tale presupposto il Tribunale ordina l’integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate in favore del ricorrente.

La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La domanda di astreintes, invece, è respinta in ossequio alla giurisprudenza della sezione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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