Tettoie su area vincolata: valutazione complessiva e natura reale della demolizione (Cons. Stato n. 3313 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza sul territorio di un abuso edilizio consistente in una pluralità di opere non avviene in modo atomistico, ma complessivo e globale: non si ha riguardo al singolo manufatto, bensì al complesso delle strutture tra loro integrate, assumendo rilievo anche l’elemento funzionale e non il solo profilo strutturale. Le opere che, per estensione, caratteristiche costruttive e materiali, si qualificano come interventi di nuova costruzione esigono il permesso di costruire e non sono riconducibili né all’attività edilizia libera né alle opere meramente pertinenziali. Il provvedimento plurimotivato è legittimo ove una sola delle ragioni reiettive, autonoma e sufficiente, regga al vaglio giurisdizionale, divenendo irrilevanti le residue censure. L’ingiunzione di demolizione ha natura reale e ripristinatoria, non sanzionatoria: prescinde dalla graduazione delle responsabilità individuali e va indirizzata a chi ha con il bene un rapporto materiale che lo ponga in condizione di eseguirla.
Il Fatto
Una società, comodataria di un immobile sito in area costiera, presenta istanza di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica in sanatoria per opere realizzate senza titolo. Il Comune, previo parere negativo della Soprintendenza, adotta un provvedimento che da un lato nega la sanatoria e dall’altro ingiunge la demolizione delle opere, con preannuncio dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza.
La società impugna dinanzi al TAR Campania, che respinge il ricorso rilevando la natura plurimotivata dell’atto e la sufficienza della ragione fondata sul vincolo di inedificabilità gravante sull’area. Propone appello, lamentando l’omessa pronuncia su due motivi e contestando nel merito la qualificazione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riconosce fondato il rilievo sull’omessa pronuncia, ma ne esclude l’esito caducatorio. Il vizio è deducibile ex art. 112 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo; tuttavia non integra un error in procedendo con rinvio al primo giudice, potendo il giudice d’appello decidere il merito in forza del principio devolutivo di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, la censura sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è infondata. La comunicazione era stata inoltrata al tecnico di fiducia che aveva curato la pratica, senza prova di revoca dell’incarico. È dirimente, però, che la società non indichi quali elementi utili avrebbe potuto apportare: la sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 opera quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso. Analogo esito per la dedotta tardività del parere: essa dipende dalla mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, sicché il termine risulta rispettato. Il silenzio-assenso tra amministrazioni resta questione irrilevante.
Quanto alla qualificazione delle opere, il Collegio conferma che il TAR non ha integrato la motivazione, ma ha applicato il criterio della valutazione complessiva: le strutture installate su quasi tutti gli spazi scoperti, con coperture in ferro, lamiera coibentata, incannucciate e tramezzi in muratura, non rispettano i requisiti morfologici del semplice pergolato, che è aperto su almeno tre lati e non coperto in modo non amovibile. Esse costituiscono nuova costruzione, vietata su area gravata da vincolo di inedificabilità.
La Corte esclude la natura meramente pertinenziale per l’ampia estensione della superficie coperta e conferma il diniego. Respinte anche le doglianze sull’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: la censura sul preannuncio di acquisizione è inammissibile per carenza di attualità dell’interesse, non essendo stato adottato alcun provvedimento acquisitivo. L’ingiunzione impartita a proprietario e comodatario è legittima, avendo la società un rapporto materiale con il bene che la pone in condizione di eseguirla.
Nota della Redazione
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