Tettoie e piazzali integrano nuova costruzione e richiedono permesso di costruire (Cons. Stato n. 4698 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio impone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non dal singolo manufatto. La tettoia o il pergolato che, per dimensioni, caratteristiche costruttive, materiali e modalità di ancoraggio, incide in modo stabile e durevole sull’assetto edilizio, determinando nuovo volume e nuovo carico urbanistico, integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il previo permesso di costruire, non essendo qualificabile come mera pertinenza né come manutenzione straordinaria assentibile con SCIA. La natura pertinenziale presuppone l’esiguità quantitativa del manufatto e un vincolo di accessorietà oggettivo, non desumibile dalla sola utilità del titolare. L’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato e doveroso, che non richiede comunicazione di avvio né motivazione sull’interesse pubblico.

Il Fatto

Il Comune ha intimato ai ricorrenti la rimozione di una pavimentazione in asfalto realizzata su terreno agricolo, con cambio di destinazione d’uso, e ha ingiunto la demolizione di un container adibito a uffici, di un fabbricato destinato ad abitazione e di una tettoia in legno. I destinatari hanno impugnato gli atti, sostenendo la conformità dell’ampliamento alla disciplina delle zone agricole del nuovo PUC e la natura pertinenziale delle opere, inferiori al 20% del volume assentito, con conseguente sufficienza della SCIA.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso, ravvisando nuove costruzioni per i nuovi volumi e le nuove superfici. I ricorrenti hanno proposto appello articolando tre motivi, tra cui la pendenza della domanda di sanatoria e il difetto di motivazione degli ordini di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo richiama l’orientamento per cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva dell’intervento, dovendo il Comune esaminare contestualmente le opere per contrastare artificiose frammentazioni e identificare unitariamente il titolo edilizio necessario (cfr. Cons. Stato sez. II n. 939 del 2026).

Sul secondo versante, la valutazione unitaria conferma una consistente trasformazione dell’area: le opere non sono qualificabili come mere pertinenze. La tettoia che incide stabilmente sull’assetto preesistente integra nuova costruzione e richiede il permesso di costruire (cfr. Cons. Stato Sez. VII n. 2293 del 2026). La natura pertinenziale esige esiguità quantitativa e collegamento funzionale oggettivo, non desumibile dalla semplice utilità del titolare (cfr. Cons. Stato Sez. II n. 5724 del 2024); nella specie nessuna caratteristica emerge dagli atti.

Tali considerazioni valgono anche per il piazzale, riguardo al quale non risulta proposta alcuna istanza di sanatoria, che avrebbe il solo effetto di sospendere l’efficacia dell’atto demolitorio.

Sul terzo motivo la Corte ribadisce che l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale hanno natura vincolata e doverosa: accertato l’abuso e l’inottemperanza, non sono richieste comunicazione di avvio né motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, tipizzato nel ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 2317 del 2026 e Sez. VII n. 1490 del 2026).

Quanto alla sanatoria, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 si forma il rigetto per silentium, che legittima l’ordine di demolizione (cfr. Cons. Stato sez. III n. 7523 del 2025). La domanda proposta prima del giudizio determina l’inefficacia meramente temporanea dell’ordinanza, che riacquista pienezza di effetti in caso di diniego (cfr. Cons. Stato sez. II n. 10371 del 2024). Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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