Rinuncia irrituale e sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Marche n. 166 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 84 cod. proc. amm. non è invalida ai fini della definizione del giudizio: il giudice amministrativo può valutarla come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Fabriano recante il diniego di autorizzazione paesaggistica, insieme al parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in zona industriale. La società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 e, in subordine, la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza. Con l’ordinanza n. 157/2024 il TAR ha accolto l’istanza cautelare. All’udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno rappresentato l’esistenza di interlocuzioni per soluzioni condivise, chiedendo il rinvio della trattazione; la causa è stata rinviata all’udienza del 12 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
L’11 marzo 2025 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Collegio rileva che tale rinuncia è intervenuta irritualmente, non essendo state osservate le forme previste dall’art. 84 cod. proc. amm.
Il Tribunale richiama il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 35 cod. proc. amm.: la rinuncia irrituale, pur non producendo gli effetti propri dell’istituto, può essere comunque valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Su questa base il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando a sostegno il proprio precedente TAR Marche, Sez. I, n. 865 dell’8 novembre 2024.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, considerando la definizione in rito della controversia e la posizione espressa dalle parti in udienza, con conferma del carattere non satisfattivo dell’esito per la ricorrente sul piano sostanziale.
Nota della Redazione
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