Aspettativa speciale ex art. 8 d.P.R. 339/1982 computa nell’anzianità di servizio (Cons. Stato n. 9269 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo trascorso dal personale della Polizia di Stato in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 339/1982 deve essere computato nell’anzianità complessiva di servizio e nell’anzianità nella qualifica, anche ai fini della valutazione dei titoli in un concorso interno. L’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 339/1982, nello stabilire che il lavoratore trasferito conserva “l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”, impone di riconoscere a tale aspettativa effetti omogenei a quelli delle aspettative determinate da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La progressione di carriera, intesa in senso lato, comprende la partecipazione a un concorso che comporti elevazione di posizione e trattamento economico. Non è ostativa la mancata contestazione della scheda titoli, ove la rettifica dell’Ente matricolare esprima un apprezzamento giuridico e non un accertamento di fatto: la relativa valutazione spetta alla Commissione esaminatrice.

Il Fatto

Un’Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato partecipava al concorso interno indetto con decreto del Capo della Polizia del 30.12.2020 per 300 posti di vicesovrintendente tecnico, riservato al personale in possesso di quella qualifica. Il bando prevedeva l’attribuzione di un punteggio per titoli, articolato su anzianità complessiva di servizio, anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici e anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico.

La Commissione calcolava il punteggio scorporando il periodo trascorso dall’interessata in aspettativa speciale ex art. 8, comma 5, d.P.R. n. 339/1982, dal 10 luglio 2014 al 20 aprile 2015, ritenendolo interruttivo dell’anzianità. Collocata al 338° posto come idonea non vincitrice, la candidata impugnava la graduatoria definitiva, le rettifiche e il verbale n. 1 della Commissione, chiedendo in via subordinata l’annullamento del bando ove interpretato nel senso della non computabilità del periodo. Il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso e ordinava la rivalutazione dei titoli. Il Ministero dell’Interno proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità collegata alla mancata contestazione della scheda titoli entro i cinque giorni previsti dalla circolare ministeriale del 24 gennaio 2018. La rettifica apportata dall’Ente matricolare conteneva un dato di fatto, l’aspettativa, e un apprezzamento giuridico sulla sua portata interruttiva. Solo il primo vincolava la candidata; il secondo restava affidato alla Commissione. La scheda riportava peraltro anche la dichiarazione dell’interessata di non aver mai interrotto l’anzianità, evidenziando già un contrasto valutativo.

Sul merito la Sezione ricostruisce la disciplina del d.P.R. n. 339/1982, dettata per il passaggio del personale non idoneo ai servizi di polizia ad altri ruoli. L’art. 8, comma 5, colloca il lavoratore in aspettativa con il trattamento economico goduto al momento del giudizio di non idoneità; l’art. 10, comma 2, dispone che il trasferito conserva anzianità nella qualifica, anzianità complessivamente maturata e posizione economica acquisita.

Il Collegio prende le distanze dai precedenti Cons. Stato n. 6227/2005 e Cons. Stato n. 7582/2005, che avevano escluso la computabilità del periodo. Tali decisioni trascurano la previsione dell’art. 10, comma 2, e muovono dall’idea che l’aspettativa in esame sia istituto sui generis non equiparabile all’art. 68, comma 6, d.P.R. n. 3/1957. La Sezione osserva che entrambe le aspettative sono legate a problemi di salute, hanno carattere temporaneo e non dipendono dalla volontà del lavoratore. Il sistema mostra un favor costante per il dipendente: analoga computabilità è prevista per aspettativa militare, mandato parlamentare e sindacale, mentre la esclusione riguarda solo l’aspettativa per motivi di famiglia.

La previsione sul trattamento economico non vale a “congelare” la posizione: serve a fissare il diritto alla retribuzione durante la fase di incertezza sul reinserimento. Interpretare diversamente penalizzerebbe anche il lavoratore la cui inidoneità sia ascrivibile a causa di servizio. L’art. 10, comma 2, va quindi letto nel senso di attribuire al periodo effetti omogenei a quelli delle aspettative riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, con riferimento alla progressione di carriera intesa in senso lato.

Ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati nei limiti dell’interesse, a partire dal verbale n. 1 della Commissione, che va annullato nella parte in cui non prevede il computo dei periodi ex art. 8, comma 5. L’appello è respinto con motivazione integrata; le spese sono compensate in ragione del nuovo orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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