Tariffa fissa onnicomprensiva e tetto al prezzo zonale nello spalma incentivi (Cons. Stato n. 7279 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione introdotta dall’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 incide esclusivamente sulla componente incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva e non sull’intera tariffa. Il prezzo medio zonale opera quale fattore interno di determinazione della tariffa e non quale criterio di indicizzazione della stessa al mercato. Ne deriva che il prezzo zonale non può eccedere il valore della TFO non rimodulata, dovendosi escludere la corresponsione di un importo superiore a quello stabilito dal conto energia. La rettifica della formula algoritmica diretta a ripristinare tale limite costituisce atto dovuto, di natura vincolata, estraneo al perimetro dell’autotutela e al recupero delle somme non spettanti secondo le regole dell’indebito oggettivo.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del cosiddetto quinto conto energia e alla tariffa fissa onnicomprensiva. Con comunicazione del 2022 il Gestore dei servizi energetici sospendeva l’erogazione dei corrispettivi, rappresentando di avere adottato un nuovo algoritmo di calcolo per correggere un errore della precedente formula. Con successivo provvedimento del marzo 2023 il Gestore comunicava la formula revisionata e l’importo da recuperare a seguito del ricalcolo degli incentivi erogati.
La società impugnava tali atti dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva quindi appello, censurando tra l’altro la qualificazione dell’intervento come mera rettifica, la pretesa incidenza su tutta la tariffa della rimodulazione e la lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la struttura della tariffa fissa onnicomprensiva muovendo dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2012 e dall’allegato alla delibera ARERA n. 343/2012. Il Collegio rileva che la tariffa è unitaria: essa remunera l’energia ceduta al Gestore e include al proprio interno tanto la componente incentivante quanto la valorizzazione economica dell’energia, restando l’operatore sottratto alle fluttuazioni di mercato.
Su questa base la Corte esclude la tesi dell’appellante secondo cui esisterebbero due canali autonomi di remunerazione. La variazione del prezzo medio zonale è interna alla struttura della tariffa: la componente incentivante, calcolata come differenza tra tariffa e prezzo zonale, cresce al diminuire del prezzo, mentre la componente non incentivante trova nella tariffa stessa il proprio limite. Il rinvio all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2012 disposto dall’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 attiene al solo metodo quantitativo e non estende la disciplina degli impianti superiori a 1 MW.
L’anomalo incremento dei prezzi energetici del biennio 2021-2022 aveva reso negativo il differenziale, determinando l’erogazione di una tariffa pari al prezzo zonale e quindi superiore a quella stabilita dal conto energia. La rettifica dell’algoritmo è stata quindi necessaria per ricondurre il corrispettivo entro il valore massimo normativo, in coerenza con l’art. 24 del decreto legislativo n. 28/2011 e con la finalità di evitare la sovraincentivazione.
Quanto alla qualificazione dell’atto, il Collegio esclude che si tratti di annullamento d’ufficio: l’intervento ha ad oggetto la formula di calcolo e non un provvedimento amministrativo, ha natura vincolata e si risolve in una operazione matematica di adeguamento al precetto normativo. Il recupero delle somme eccedenti è atto dovuto, non opponibile dalla pendenza del ricorso e attuabile mediante compensazione.
Il legittimo affidamento non è configurabile, avendo l’operatore aderito a un meccanismo che escludeva importi superiori alla tariffa. Il regolamento U.E. n. 2022/1854 è ritenuto estraneo alla fattispecie, non controvertendosi di un tetto al prezzo di mercato. L’appello è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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